2 novembre 2023 – L’esonero dei fringe benefit cambia fisionomia

L’esonero dei fringe benefit cambia fisionomia e si estende anche ad altre spese, come l’affitto e gli interessi sui mutui per la prima casa. Lo stabilisce l’articolo 6 del disegno di legge di Bilancio per il 2024, nel testo inviato all’esame del Parlamento.
Si prevede, per il solo 2024, che la fascia di esenzione dei benefit sia pari 1.000 euro generalizzata per tutti i lavoratori con e senza figli e riguardi anche le spese erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, e gas) e delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo contratto per l’acquisto della prima casa. L’inclusione di questi due ultimi elementi costituisce una novità rispetto a quanto previsto dall’articolo 40 del Dl 48/2023 (legge 85/2023). Con riferimento alla nuova soglia di 1.000 euro ora individuata, non si pone più la condizione che limitava la precedente agevolazione (3.000 euro) ai soli lavoratori con figli. Quest’ultima viene comunque ripresa dall’articolo 6, in quanto solo per i lavoratori dipendenti con figli il limite di 1.000 euro sale a 2.000 euro, ma si prevede, comunque, che gli stessi siano fiscalmente a carico. Sono considerati tali coloro che non possiedono un reddito (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito aumenta a 4.000 euro. La condizione va verificata alla fine di ogni anno. Visto che la norma è limitata al solo 2024, la condizione andrà accertata al termine del prossimo anno. Tale controllo a fine anno, quindi in fase di conguaglio fiscale, è importantissimo in quanto il figlio potrebbe, nel corso dell’anno, avere avuto redditi che hanno determinato il superamento della soglia di esenzione prevista (circostanza che rende imponibile l’intero ammontare). In tal caso devono scattare le operazioni di recupero a carico del lavoratore al quale sarebbero state riconosciute delle riduzioni dell’imponibile fiscale/contributivo, in realtà non spettanti.
Ogni lavoratore che ha ricevuto reddito di lavoro dipendente o assimilato, genitore di figli considerati fiscalmente a carico, può fruire dell’agevolazione in misura intera anche se riferita al medesimo figlio; l’unica condizione da verificare è che sia a carico di entrambi i genitori. Il mancato riconoscimento della detrazione fiscale prevista per i figli a carico (ad esempio, per la percezione dell’assegno unico) non è ostativo all’applicazione della facilitazione di cui si tratta. L’esenzione fiscale si applica interamente a entrambi i genitori anche in caso di accordo finalizzato ad attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (sempre che il figlio sia a carico dei due genitori).
Riguardo alle tipologie di benefit che possono rientrare nell’esenzione, a solo titolo di esempio e non esaustivamente, ricordiamo: i premi di polizze extra-professionali, le auto utilizzate promiscuamente, i prestiti concessi a condizioni favorevoli, il valore dell’alloggio (quando non strumentale), l’omaggio natalizio, ecc.
Infine, con riferimento alle due categorie new entry (affitto e interessi su mutuo) la norma limita la facilitazione alla prima casa. Si ritiene, dunque, che tale condizione andrà verificata da chi riconosce l’esenzione. Resta da capire se una dichiarazione di responsabilità del lavoratore ex Dpr 445/2000 sarà sufficiente a sollevare il sostituto di imposta da eventuali responsabilità connesse.