2 maggio 2024 – DL PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sulla GU n. 100 del 30.04.2024 è stata pubblicata la Legge n. 56 di conversione del DL n.19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il Provvedimento prevede un credito d’imposta in favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
La misura agevolativa, subordinata al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sarà riconosciuta su investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali, che abbiano le caratteristiche di cui agli allegati A e B annessi alla Legge n. 232 del 2016, a condizione che tali progetti di investimento consentano di ottenere una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% ovvero una riduzione dei consumi energetici dei processi direttamente interessati non inferiore al 5%.
Il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%; al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
Per accedere al contributo, le imprese dovranno presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE, apposita documentazione.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di una certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità individuate dalle norme attuative, che – rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – attesta ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.
Unitamente a detta documentazione, è richiesta anche una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
L’impresa comunicherà il completamento dell’investimento tramite comunicazione, che dovrà essere corredata, a pena di decadenza, della certificazione rilasciata da un valutatore indipendente, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesti ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Il Provvedimento reca, inoltre, disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, specificando che lo stesso dovrà essere complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Il contratto collettivo di riferimento non è quello maggiormente applicato nel settore, ma quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, il testo introduce l’obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche n. 143/2021.
Infine, il testo prevede un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. (c.d. patente a crediti), obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell’ambito di quelle in possesso dell’attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente, ha una dotazione iniziale di 30 crediti; lo svolgimento delle attività nei cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Quanto all’aspetto sanzionatorio è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro.