2 febbraio 2026 – Per ODV e APS debutta il nuovo regime forfetario

Dal 2026 anche le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) entrano pienamente nel nuovo sistema di tassazione degli enti del Terzo settore. A tali enti si applicano sia le regole generali previste per tutti gli ETS, sia disposizioni specifiche e più favorevoli, tra cui un regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa alternativo a quello ordinario dell’art. 80 del Codice del Terzo settore.
In presenza dei requisiti, APS e ODV che producono reddito d’impresa possono scegliere tra: regime ordinario; regime forfetario IRES dell’art. 80; regime agevolato IRES/IVA dell’art. 86, riservato specificamente a APS e ODV con ricavi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro.
Il regime dell’art. 86, pur essendo formalmente riferito alle APS e ODV, è applicabile solo agli enti fiscalmente non commerciali. Questo chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare del 19 dicembre 2025, in linea con le indicazioni della Commissione europea. Ne deriva che la qualifica di APS o ODV non comporta automaticamente la non commercialità dell’ente: anche tali soggetti devono verificare sia la natura delle attività di interesse generale svolte, sia la natura complessiva dell’ente, secondo i criteri dell’art. 79 del CTS.
Ai fini di questa verifica assumono rilievo le specifiche agevolazioni previste dagli artt. 84 e 85 del CTS, i cui proventi sono considerati non commerciali anche per determinare la natura fiscale dell’ente nel suo complesso.
Le APS e ODV non commerciali possono accedere al regime dell’art. 86 mediante opzione in dichiarazione IVA o nella dichiarazione di inizio attività, oppure attraverso un comportamento concludente coerente.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda il vincolo triennale: le associazioni che, pur avendone i requisiti, scelgano di non applicare il regime agevolato dell’art. 86 dal 2026, rischiano di restarne escluse per i due periodi d’imposta successivi. Non è escluso che l’Agenzia delle Entrate possa attenuare tale vincolo, come già avvenuto in passato per il regime forfetario delle persone fisiche, ma al momento ciò non è certo.
In ogni caso, le APS e ODV che non possono o non riescono ad applicare il regime dell’art. 86 possono comunque optare per il regime forfetario generale dell’art. 80, seppur meno vantaggioso e privo delle semplificazioni IVA e contabili. Anche questa opzione, secondo la disciplina generale, ha durata triennale.