L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il regime sanzionatorio applicabile al fornitore che emette una fattura (non imponibile IVA) ad un esportatore abituale per un ammontare superiore all’importo del plafond utilizzabile indicato nella dichiarazione d’intento.
Al ricorrere di tale fattispecie, secondo l’Agenzia, il superamento del plafond indicato nella dichiarazione d’intento non consente di beneficiare della non imponibilità IVA dell’acquisto, ancorchè l’importo fatturato rientrerebbe nel plafond a disposizione dell’esportatore abituale.
Spetta innanzitutto al cedente/prestatore (fornitore dell’esportatore abituale) rimediare all’irregolare fatturazione (non imponibilità IVA) ed a tal fine lo stesso può emettere una nota di debito per l’IVA non applicata ovvero una nota di credito per “annullare” la fattura precedentemente emessa seguita da una fattura correttamente compilata (con imponibile e imposta).
Considerato che l’importo fatturato non imponibile IVA non risulta “coperto” dalla dichiarazione d’intento inviata all’Agenzia dall’esportatore individuale, in capo al cedente/prestatore si ritiene applicabile il regime sanzionatorio di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 471/97 che prevede la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non indicata in fattura, fermo restando l’obbligo di pagamento dell’imposta.
Qualora il fornitore non provveda alla regolarizzazione, è richiesto all’acquirente/committente (l’esportatore abituale) la presentazione all’Ufficio della fattura integrativa, previo versamento della maggior imposta dovuta, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare. Per tale adempimento va utilizzato il Tipo documento “TD20 – autofattura per regolarizzazione/integrazione fatture”.
L’esportatore abituale è tenuto a versare la maggior IVA dovuta e annotare la fattura regolarizzata nel registro IVA acquisti (per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta).