19 gennaio 2026 – Forfettario 2026, il limite dei 35mila euro da lavoro dipendente si calcola sul lordo, non sul netto

Nel confronto tra lavoro dipendente e partita IVA in regime forfettario, uno dei quesiti più frequenti riguarda il limite dei redditi da lavoro dipendente, fissato a 35.000 euro e confermato anche per il 2026: il parametro da considerare è il reddito netto percepito o quello lordo ai fini fiscali? La risposta è netta: rileva esclusivamente il reddito lordo fiscale, come risultante dalla Certificazione Unica o dalla dichiarazione dei redditi, senza alcuna deduzione delle imposte trattenute in busta.
La causa ostativa al forfettario, prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d-ter, della L. 190/2014, fa infatti riferimento ai redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente secondo la loro qualificazione fiscale, richiamando gli artt. 49 e 50 del TUIR. Le ritenute IRPEF e le addizionali operate dal sostituto d’imposta non incidono sul concetto di reddito, ma rappresentano semplicemente un’anticipazione dell’imposta dovuta.
Operativamente, quindi, il confronto con la soglia deve essere effettuato prendendo a riferimento l’importo lordo indicato nella CU (o nel modello dichiarativo) relativo all’anno precedente. È questo il solo dato rilevante per verificare l’accesso o la permanenza nel regime.
Il limite di 35.000 euro, innalzato dalla Legge di Bilancio 2025 rispetto alla precedente soglia di 30.000 euro, è stato esteso anche al 2026 dalla Legge di Bilancio 2026. Per il regime applicabile nel 2026 occorre dunque guardare ai redditi di lavoro dipendente e assimilati conseguiti nel 2025.
Restano inoltre confermate le altre soglie del forfettario: il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi per l’accesso e la permanenza e la fuoriuscita immediata dal regime in caso di superamento dei 100.000 euro nel corso dell’anno.
Ai fini del calcolo della soglia dei 35.000 euro rilevano anche i redditi assimilati, che si sommano a quelli di lavoro dipendente. Ne consegue che il superamento del limite opera anche se il netto percepito risulta inferiore per effetto delle ritenute, mentre la soglia è rispettata quando il reddito lordo fiscale resta entro i 35.000 euro, anche se il netto è più elevato grazie a detrazioni o conguagli favorevoli.
Infine, la normativa prevede che la soglia sia irrilevante in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tuttavia, occorre prestare particolare attenzione alle tempistiche: secondo l’Agenzia delle Entrate, il rapporto si considera cessato solo al termine del periodo di preavviso. Pertanto, dimissioni formalizzate a fine anno ma con preavviso che si conclude nell’anno successivo possono incidere in modo determinante sulla verifica dei requisiti per il regime forfettario.