19 aprile 2024 – Bonus alle imprese per l’utilizzo di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Il decreto 4 marzo 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 87 del 13-04-2024), definisce i criteri e le modalità d’applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati ad entrare in contatto con alimenti.
Detto contributo, è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano ed utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del D. Lgs. n. 196/2021 che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Le sopra indicate imprese, possono presentare domanda di concessione del bonus se, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: risultino attive, regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese; risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla gestione separata; non siano destinatarie di sanzioni interdittive o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa d’incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o, comunque, a ciò ostative; non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011; non si trovino in stato di liquidazione, né siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Come specifica il decreto in commento, sono ammissibili al contributo, le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 e, comunque, dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 196/2021 (14 gennaio 2022), in relazione all’acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del predetto decreto che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le suddette spese, sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati ad entrare in contatto con alimenti.
L’effettività del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un’apposita attestazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oppure nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro d’assistenza fiscale.
A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato: l’elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorità, nonché il periodo d’imposta cui sono riferite; l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati; l’integrale pagamento delle fatture d’acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lett. a) che dev’essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all’impresa richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture; che l’impresa richiedente non abbia ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.
Per accedere al contributo in questione, il decreto del MASE precisa che, i soggetti in possesso dei requisiti precedentemente elencati, per il tramite del legale rappresentante, dovranno presentare un’apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it).
Sulla sezione news del predetto sito, saranno indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo, nonché la documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria propedeutica alla concessione.
Nell’istanza, i soggetti beneficiari dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto in esame (inclusi quelli di carattere tecnico), compreso l’ammontare complessivo delle spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualità, allegando la relativa attestazione.
Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti, i soggetti beneficiari dovranno allegare all’istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, sarà concesso nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario.
Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario sarà proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.
Il suddetto credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.
Infine, il decreto prevede, per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione UE, la sospensione dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.