18 settembre 2023 – Entro fine mese va perfezionato il ravvedimento speciale

Entro il 30 settembre 2023 occorre perfezionare il ravvedimento operoso speciale, disciplinato dall’art. 1 commi 174 e ss. della L. 197/2022.
Si tratta di una forma di ravvedimento operoso più conveniente rispetto al ravvedimento ordinario, sostanzialmente, per due ragioni: le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo; il pagamento può avvenire al massimo in 8 rate.
La prima delle 8 rate va pagata entro il 30 settembre, mentre le altre hanno come scadenza: il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 e il 20 dicembre 2023; il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
Le rate sono maggiorate degli interessi al 2% annuo.
Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (tipicamente la presentazione della dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Rientrano nel ravvedimento operoso speciale le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”. Trattasi quindi di tutte le annualità accertabili sino all’anno 2021, violazioni commesse nel modello REDDITI 2022, IRAP 2022 e IVA 2022.
Gli interessi legali vanno calcolati pro rata temporis da quando le imposte avrebbero dovuto essere pagate (di norma si guarda alla data del saldo e non degli acconti) al giorno in cui vengono pagate incluso.
Relativamente ai codici tributo, sono stati istituiti, per le sole sanzioni, dalla ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6. Per le imposte e gli interessi legali vanno utilizzati i codici ordinari. È possibile la compensazione nel modello F24.