18 giugno 2024 – Regolarizzazione del magazzino: pronti i codici tributo

Con la Risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 1, commi da 78 a 85, della Legge di bilancio 2024.
La Legge n. 213/2023 all’articolo 1, comma 78, dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR (DPR 917/1986).
In altri termini, la Legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di correggere sia in aumento che in diminuzione le rimanenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR relativamente al periodo in corso al 30 settembre 2023 ed espande l’opzione di adeguamento a tutte le imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali. L’opzione correttiva può riguardare sia l’eliminazione di quantità o valori delle esistenze iniziali superiori a quelli effettivi e sia l’iscrizione di rimanenze prima omesse.
In base a quanto previsto dai commi 80 e 81, rispettivamente, in caso di eliminazione e iscrizione di valori, l’Agenzia precisa che (in entrambi i casi) è previsto il pagamento dell’IVA e di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, alle condizioni ivi indicate.
Inoltre, il comma 84 dispone che, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni di imposte sui redditi.
A tal fine, ovvero, per consentire il versamento tramite modello F24 di tutte queste somme, sono istituiti i seguenti codici tributo: “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Si precisa che il campo “Rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (“01” in ipotesi di pagamento della prima rata e “02” in relazione al pagamento della seconda rata) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (“02”).