18 aprile 2024 – IVA: ultimi giorni per la registrazione degli acquisti “dimenticati” nel 2023

Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti nell’anno 2023 deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA 2024, il cui termine di trasmissione telematica è stabilito nel 30 aprile 2024. Per tale ragione, vi sono ancora pochi giorni per verificare l’eventuale presenza di fatture pervenute nel 2023, non ancora contabilizzate, al fine di procedere all’annotazione sul registro IVA acquisti entro il 30/4 e alla detrazione dell’imposta.
Ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 633/72 il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998: “Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
A seguito delle modifiche alla norma apportate dal D.L. 50/2017, successivamente oggetto di approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/2018, il diritto alla detrazione dell’IVA sorge in compresenza di due requisiti, che devono essere entrambi rispettati: deve essersi verificata l’esigibilità dell’imposta (ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72); la fattura deve essere stata contabilizzata, circostanza questa che non può verificarsi prima che la fattura stessa sia nel possesso del cessionario o committente, ovvero sia stata materialmente recapitata dal Sistema di Interscambio.
Due sono quindi gli aspetti da considerare: l’imposta non può essere detratta se la fattura non è stata ricevuta e contabilizzata; laddove ricevuta, la detrazione deve essere esercitata in sede di dichiarazione IVA annuale relativa all’anno di ricezione e a tal fine la fattura deve essere contabilizzata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.
Con l’approssimarsi della scadenza di trasmissione telematica della dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023 è quindi fondamentale accertarsi dell’avvenuta registrazione (dalla quale consegue l’esercizio della detrazione IVA, ovviamente nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. 633/72) delle fatture di acquisto recapitate dallo SDI in tale anno.
Volendo effettuare una verifica finale, è possibile consultare la piattaforma fatture e corrispettivi, richiedere l’elenco delle fatture di acquisto per data di ricezione, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 (gli elenchi possono essere richiesti per un intervallo massimo di tre mesi alla volta), e verificare che tutte le fatture che risultano recapitate siano state effettivamente contabilizzate.
Si sottolinea che a rilevare è la data di avvenuto recapito da parte dello SDI, non la data fattura. Volendo esemplificare, una fattura recante data 2022, ma recapitata nel 2023, deve essere stata contabilizzata nel 2023, o al più tardi potrà essere contabilizzata entro il 30 aprile 2024, con detrazione dell’imposta nel modello IVA 2024 anno 2023. Medesimo ragionamento vale, ovviamente, per le fatture datate 2023 e recapitate in tale anno.
Si presti sempre la massima attenzione alla data di recapito certificata dallo SDI, poiché in questa sede si sta accentrando l’attenzione sulla detrazione da esercitarsi nel modello IVA 2024, ma è bene evidenziare anche la situazione opposta, ovvero quella di fattura datata 2023, relativa ad operazione esigibile in tale anno, ma recapitata nel 2024. In questo caso, infatti, ancora una volta la data di recapito “vince” sulla data fattura, e di conseguenza la fattura recapitata nel 2024, anche se datata 2023, non potrà essere contabilizzata con riferimento all’anno 2023. L’annotazione nel registro IVA acquisti potrà infatti essere effettuata solo a partire dalla data di ricezione (2024) e fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di avvenuta ricezione (ovvero 30 aprile 2025 per il modello IVA 2025 anno di imposta 2024). La relativa IVA potrà quindi essere legittimamente detratta solo con riferimento all’anno di imposta 2024, e non 2023 (seppure, si ripete, la fattura ricevuta dal fornitore riporti data 2023).
Detto questo, torniamo alla problematica delle fatture ricevute nel 2023 e “dimenticate”, ovvero quelle per le quali non si è proceduto con la contabilizzazione.
In questa ipotesi, al fine di non perdere il diritto alla detrazione dell’IVA, la fattura dovrà essere registrata entro il 30 aprile 2024. La registrazione, così come precisato nella circolare 1/2018, dovrà avvenire in modo tale da evidenziare che si tratta di fattura che concorre alla liquidazione dell’anno 2023. Ciò può essere fatto ricorrendo ad una annotazione (es. annotazione ex D.L. 50/2017), oppure mediante utilizzo di un apposito sezionale; l’imponibile e l’imposta devono necessariamente concorrere al quadro VF del modello IVA 2024, anno 2023, e non alla liquidazione del mese/trimestre di avvenuta registrazione nel 2024.
Laddove la fattura “dimenticata” venga annotata dopo il 30 aprile 2024, non sarà più possibile detrarre l’IVA assolta sugli acquisti.
Si ricorda che nel caso in cui il recapito del documento di acquisto non sia stato possibile (ad esempio perché la PEC non era in grado di ricevere messaggi, oppure per un malfunzionamento del canale di ricezione informatico prescelto), allora quale data di ricezione vale la data di presa visione del documento nell’apposita area dei documenti messi a disposizione della piattaforma fatture e corrispettivi.
Al fine di evitare complesse verifiche prima della presentazione del dichiarativo, si suggerisce di effettuare la contabilizzazione delle fatture di acquisto verificando sempre, già in sede di registrazione periodica, quanto risultante nello SDI, proprio al fine di evitare di dimenticare di registrare qualche documento. Peraltro, soprattutto in presenza di contribuenti che presentano un elevato numero di documenti, le nuove modalità di download massivo consentono di ottenere ed eventualmente importare nei gestionali in uso le bozze dei registri IVA. Le informazioni che si ottengono sono sicuramente grezze, posto che occorre poi verificare se l’IVA sia detraibile, e corredare le registrazioni con gli aspetti contabili (conto di costo); tuttavia, quanto meno si parte da una base dati completa che dovrebbe evitare il verificarsi di dimenticanze nelle registrazioni degli acquisti.