Il bonus barriere architettoniche al 75%, previsto dall’art. 119-ter del DL 34/2020, terminerà il 31 dicembre 2025. Il disegno di legge di bilancio 2026 non prevede infatti una proroga per le spese sostenute dal 2026 in avanti.
L’agevolazione – alternativa al bonus casa del TUIR e utilizzabile anche insieme al superbonus quando gli interventi sono combinati con lavori trainanti – spetta sia ai soggetti IRPEF sia ai soggetti IRES, purché le spese siano sostenute entro fine 2025.
Dal 30 dicembre 2023 il beneficio è limitato a lavori su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Possono usufruirne persone fisiche, professionisti, enti non commerciali, società e imprese, sia proprietari sia detentori dell’immobile.
Perché il bonus maturi è essenziale la data di sostenimento della spesa: per privati, professionisti ed enti non commerciali vale il criterio di cassa (conta la data del pagamento); per imprese e società vale il criterio di competenza (art. 109 TUIR), indipendentemente dal pagamento.
I lavori possono essere completati anche dopo il 31 dicembre 2025, purché le spese siano state sostenute entro tale data. Lo ha confermato il MEF in un precedente chiarimento: la detrazione spetta sulla base della spesa sostenuta nel periodo di validità del bonus, ma resta necessario che gli interventi vengano realmente eseguiti, anche se successivamente.