17 novembre 2022 – bonus energetici 3° trimestre: la comunicazione dal fornitore deve avvenire entro il 30 novembre

L’ARERA, in ottemperanza alla recente delibera in attuazione di quanto previsto dal Decreto “Aiuti-bis”, ha disposto che: entro il 30 novembre a favore delle imprese non energivore e non gasivore richiedenti, il fornitore deve inviare la comunicazione con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.