17 maggio 2024 – Interventi a sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 112 del 15-05-2024) il D.L. n. 63/2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese d’interesse strategico nazionale.
Il citato decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 maggio, è entrato in vigore il 16 maggio 2024 e prevede una serie d’interventi volti a sostenere il lavoro in agricoltura, contrastare le pratiche sleali, arrestare la diffusione della peste suina africana e la brucellosi, contenere la diffusione e la proliferazione delle specie alloctone come il granchio blu, razionalizzare la spesa, migliorare l’efficienza del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e rafforzare i controlli nei settori agroalimentare e faunistico-venatorio.
Il provvedimento contiene, inoltre, misure per contrastare la scarsità d’acqua e potenziare le infrastrutture idriche, nonché per assicurare la continuità produttiva dell’ex ILVA.
Il decreto-legge prevede che, al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo ed a quello della pesca e dell’acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu, sono realizzati alcuni interventi urgenti.
Nello specifico, le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20% rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione che attesti la suddetta condizione d’accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
Possono beneficiare delle misure sopra descritte, le imprese le cui esposizioni debitorie, alla data di entrata in vigore del decreto (16 maggio 2024), non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato ed i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.
Viene, altresì, introdotta la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica.
S’introducono, tra l’altro, modifiche alle norme sul contrasto alle pratiche commerciali sleali e l’autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di potenziare i sistemi informatici dell’ISMEA.
Il decreto in commento stanzia anche un finanziamento pari a 150 milioni di euro, aggiuntivi rispetto alle somme già autorizzate ai sensi del D.L. n. 19/2024, al fine di assicurare la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché la continuità operativa degli stabilimenti industriali d’interesse strategico nazionale della ex ILVA S.p.a., già trasferiti all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.a.
È introdotta, altresì, la possibilità di prorogare il termine ultimo di durata del programma delle amministrazioni straordinarie affittuarie di compendi aziendali dell’ex ILVA S.p.a. fino al termine ultimo di attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e, comunque, sino alla cessione a terzi del compendio aziendale.
S’introduce, inoltre, una disciplina più favorevole per gli impianti d’interesse strategico nazionale nell’ambito della normativa relativa al procedimento per la valutazione del “rapporto di sicurezza”.
Nello specifico, per gli impianti d’interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave ed imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia ed assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti, siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto d’esercizio.
La limitazione d’esercizio è disposta con riferimento all’impianto, al deposito, all’attrezzatura o all’infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.