Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 577031/2025 definisce le scadenze e le modalità operative con cui gli intermediari della riscossione (istituti bancari, Poste, prestatori di servizi di pagamento e agenti della riscossione) devono trasferire all’Erario gli importi versati dai contribuenti a titolo di acconto IVA per il mese di dicembre 2025.
La finalità del provvedimento è garantire che le somme incassate confluiscano nelle casse dello Stato entro il 31 dicembre 2025. A tal fine, sono previste specifiche deroghe ai termini ordinari stabiliti dalle convenzioni F24 e I24, nonché indicazioni puntuali in materia di rendicontazione e le relative esclusioni applicative.
Il documento chiarisce preliminarmente il quadro tecnico di riferimento. Il servizio F24 costituisce il sistema di gestione delle deleghe di pagamento dei tributi unitari, mentre il servizio I24 rappresenta la modalità di pagamento F24 con addebito diretto sul conto corrente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Gli importi riscossi devono essere accreditati sulla contabilità speciale n. 1777, denominata “Agenzia delle entrate – fondi della riscossione”, aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato.
Il profilo centrale del provvedimento riguarda le tempistiche di riversamento. Gli intermediari sono tenuti a trasferire, entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, le somme incassate a titolo di acconto IVA in determinate giornate di fine anno, anche in deroga ai termini convenzionali ordinari. In particolare: per i canali con riversamento previsto “entro cinque giorni lavorativi”, rientrano i versamenti effettuati il 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025; per i canali con riversamento “entro tre giorni lavorativi”, sono interessati i pagamenti eseguiti il 24 e il 29 dicembre 2025; per i canali con riversamento “entro due giorni lavorativi”, restano applicabili le scadenze ordinarie per i versamenti del 29 dicembre 2025.
Rimangono invariati gli standard tecnici e le modalità di trasmissione della rendicontazione telematica, secondo quanto previsto dal manuale VEUN. Gli intermediari possono decidere se procedere o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre. È inoltre ammessa l’effettuazione di un unico bonifico cumulativo per gli importi complessivamente dovuti, a condizione che il relativo flusso di rendicontazione, anch’esso unitario, pervenga entro il 31 dicembre 2025. La Banca d’Italia è autorizzata ad addebitare le somme riversate nella medesima data per l’imputazione al capitolo di bilancio indicato (capitolo 1203/1). Restano esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento i versamenti confluiti il 31 dicembre relativi al modello F24 Enti Pubblici (F24 EP).