17 aprile 2024 – Bonus investimenti 4.0 senza blocco per gli investimenti 2022 interconnessi nel 2023

Sono salve le compensazioni dei crediti di imposta industria 4.0 per investimenti interconnessi nel 2023 o nel 2024, che erano stati effettuati nel 2022 e nel 2021. Con una Faq diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate integra il contenuto della risoluzione 19/E/2024 specificando che sono ancora liberamente compensabili i crediti di imposta relativi a investimenti che, in quanto effettuati o comunque avviati con “prenotazione” ante 2023, non rientrano nella stretta disposta dal Dl 39/2024. Per operare la compensazione, si indicherà come anno di riferimento quello di effettuazione o di avvio dell’investimento (e dunque il 2022 o il 2021).
L’agenzia delle Entrate interviene nuovamente in merito allo stallo delle compensazioni dei crediti su investimenti industria 4.0 generato dall’articolo 6 del Dl 39/2024. La norma, in vigore dal 30 marzo 2024 ha introdotto una complessa serie di comunicazioni poste quale condizione di fruibilità dei crediti di imposta derivanti da investimenti 4.0 (commi da 1057-bis a 1058-ter della legge 178/2020) e da spese di R&S agevolate (commi 200, 201, 202, 203, quarto periodo, 203-quinquies e 2023-sexies della legge 160/2019).
Per gli investimenti e le spese di R&S che si intendono effettuare dal 30 marzo scorso scatterà una doppia comunicazione, preventiva e consuntiva. Per investimenti e spese realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024, si dovrà produrre la sola comunicazione ex post, che è anche richiesta per poter compensare i crediti maturati su investimenti relativi al 2023 (nessun vincolo riguarda i crediti da spese di R&S di tale annualità).
La risoluzione 19/E/2024, nelle more della approvazione da parte del Mimit della modulistica delle comunicazioni, ha disposto una sospensione a tappeto delle compensazioni in F24 per i codici tributo 6936 e 6937 (investimenti 4.0), con anno di riferimento 2023 o 2024 e per i codici tributo 6938, 6939 e 6940 (spese R&S), con anno 2024.
Questa sospensione generalizzata ha generato sconcerto in quanto colpiva anche investimenti 4.0 del 2021 e del 2022 che non sono invece interessati dalle nuove comunicazioni. L’anno di riferimento da indicare in F24 a fronte dei crediti 4.0 riguarda infatti (risoluzione 3/E/2021) quello in cui è avvenuta l’interconnessione, momento a partire dal quale il credito è compensabile, e non invece quello di «effettuazione» dell’investimento, che rileva per individuare la normativa applicabile (cioè il comma della legge 178/2020). Con la risoluzione, finivano per essere rifiutati anche F24 con crediti 6936 relativi ad investimenti effettuati nel 2021 (comma 1056) o nel 2022 (comma 1057) per i quali, a fronte della interconnessione “tardiva” nel 2023 (o nel 2024), doveva essere indicato quest’ultimo come «anno di riferimento».
L’agenzia delle Entrate, nella giornata di ieri, ha in qualche modo posto rimedio a questa incongruenza, utilizzando lo strumento delle Faq (ma si auspica che la questione formi oggetto di una circolare o di una risoluzione). È stato chiarito che il blocco delle compensazioni non riguarda crediti che sono previsti dai commi 1056 e 1057 della legge 178/2020 (non richiamati dal Dl 39) che dunque possono continuare ad essere compensati senza alcuna preventiva comunicazione.
Per poterlo fare, occorre indicare nel modello F24, non già l’anno di interconnessione, ma quello in cui è «iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale». Per un investimento avviato nel 2022 e terminato nel 2023 si indicherà dunque, conclude la Faq, il 2022. Questa indicazione (che creerà qualche disallineamento con F24 già presentati con anno 2023) va però coordinata con la norma, tenendo conto che si resta nel comma 1057 (con compensazione libera) solamente se l’investimento “prenotato” nel 2022 (ordine e acconto del 20%) è stato completato entro il 30 novembre 2023. Diversamente (investimento iniziato nel 2022 ma completato dopo il 30 novembre 2023), si slitta nel comma 1057-bis e scatta la sospensione del credito compensabile.