Con la risposta a interpello n. 5 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero in adempimento di obblighi di legge sono deducibili dal reddito complessivo anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Il chiarimento riguarda lavoratori fiscalmente residenti in Italia che svolgono attività all’estero in modo continuativo e rientrano nel regime di cui all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, in forza del quale il reddito di lavoro dipendente non è determinato sulla base delle retribuzioni effettive, ma su valori convenzionali fissati annualmente. Tale regime opera in deroga alle regole ordinarie di determinazione del reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, non consente di applicare la disposizione che esclude dalla base imponibile i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
L’Agenzia ha tuttavia richiamato l’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, che consente la deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori qualora non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi. In linea con precedenti interpretazioni e con l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 17747/2024), è stato quindi confermato che l’esclusione della deducibilità in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente non preclude la deduzione degli stessi oneri dal reddito complessivo.
Nel caso esaminato, il contribuente può dunque dedurre in dichiarazione i contributi obbligatori trattenuti e versati dal datore di lavoro estero, sulla base della certificazione rilasciata e nei limiti previsti dal TUIR, indicandoli negli appositi righi del modello dichiarativo.
Resta invece irrisolto il tema della possibilità di scomputare tali contributi direttamente “a monte”, ossia in sede di ritenute operate dal sostituto d’imposta, profilo sul quale permangono incertezze operative nonostante il consolidamento della deducibilità “a valle” in dichiarazione dei redditi.