Con il provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Certificazione Unica 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, insieme alle istruzioni di compilazione.
Il termine ordinario per la trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percettore resta fissato al 16 marzo 2026. Fa eccezione la certificazione dei redditi di lavoro autonomo professionale e delle provvigioni: per le CU che contengono esclusivamente tali redditi, il termine di invio è differito al 30 aprile 2026. Rimane invece al 31 ottobre 2026 (slittato al 2 novembre perché cadente di sabato) il termine per le CU riferite esclusivamente a redditi esenti o non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.
La principale novità del modello è legata all’introduzione, a decorrere dal 2025, delle misure di riduzione del cuneo fiscale. In particolare, ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei pensionati) spetta: un bonus non imponibile e non soggetto a contribuzione, in presenza di un reddito complessivo fino a 20.000 euro, determinato in misura percentuale sul reddito di lavoro dipendente; un’ulteriore detrazione d’imposta, per redditi complessivi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro, modulata in funzione del livello di reddito e rapportata al periodo di lavoro.
Per la gestione di tali misure è stata introdotta una nuova sezione della CU, “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, nella quale devono essere indicati i dati relativi al reddito, al periodo di lavoro e al riconoscimento, all’erogazione e all’eventuale recupero del bonus. L’ulteriore detrazione, invece, trova evidenza nella sezione “Detrazioni e crediti”.
Sul fronte dei fringe benefit, il modello conferma la doppia soglia di non imponibilità valida per il triennio 2025-2027: 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, includendo anche rimborsi per utenze domestiche, canoni di locazione e interessi sul mutuo dell’abitazione principale.
Infine, viene introdotto un nuovo campo dedicato ai rimborsi per canoni di locazione e spese di manutenzione degli immobili in affitto sostenuti dai neoassunti a tempo indeterminato nel 2025. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito per i primi due anni dall’assunzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, a condizione che il lavoratore abbia trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro, distante oltre 100 chilometri dal precedente, e che il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente non superi 35.000 euro.