16 aprile 2024 – Istruzioni Unioncamere per il deposito del bilancio al Registro delle imprese

Il 12 aprile 2024, Unioncamere ha pubblicato, sul proprio sito internet, il Manuale operativo per il deposito dei bilanci 2023 al Registro delle imprese.
Come ormai consuetudine, il documento descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci.
A ben vedere, non ci sono particolari novità da segnalare rispetto alla passata campagna bilanci.
Il deposito deve avvenire attraverso il formato elettronico elaborabile (XBRL).
In particolare, l’obbligo di utilizzare il formato XBRL si applica a tutti i soggetti tenuti al deposito del bilancio (d’esercizio e consolidato) presso il Registro delle imprese, nonché: ai consorzi con attività esterna; ai contratti di rete ex art. 3 comma 4-ter del DL 5/2009 (conv. L. 33/2009); alle aziende speciali di enti locali ex art. 114 del DLgs. 267/2000 (c.d. “TUEL”); ai gruppi europei di interesse economico (c.d. “GEIE”) ex DLgs. 240/91; alle società in liquidazione (limitatamente al bilancio predisposto durante la liquidazione); alle start up innovative.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di utilizzo del formato XBRL: le società quotate (tenute ad adottare lo standard ESEF); le società (non quotate) che redigono il bilancio d’esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS; le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione; le banche e gli altri istituti finanziari; le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedentemente indicate.
Non devono, inoltre, essere depositati in formato XBRL: il bilancio delle istituzioni di enti locali ex art. 114 del DLgs. 267/2000 (c.d. “TUEL”); il bilancio finale di liquidazione; le situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione; il bilancio delle società estere aventi sede secondaria in Italia; il bilancio sociale e il bilancio consolidato sociale; il bilancio consolidato delle società di persone interamente possedute da società di capitali; la relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune delle società benefit; il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale delle società di mutuo soccorso.
Con riguardo ai consorzi Confidi, si ricorda che l’obbligo di deposito in formato XBRL decorre dal 2025 con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2024. Tuttavia, i Confidi minori hanno la facoltà di predisporre il bilancio al 31 dicembre 2023 nel formato in questione, poiché il Registro delle imprese ha già implementato tale funzionalità.
Per quanto attiene alla tassonomia utilizzabile, XBRL Italia non ha apportato modifiche all’attuale tassonomia local GAAP.
Pertanto, ai fini del deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2023 continuerà ad applicarsi la versione della tassonomia PCI 2018-11-04, già utilizzata per il deposito dei bilanci relativi agli esercizi dal 2018 al 2022.
Avuto riguardo al contenuto, la tassonomia codifica in formato elaborabile gli schemi quantitativi (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) del bilancio d’esercizio (in forma ordinaria e abbreviata, nonché secondo le semplificazioni previste per le micro imprese) e del bilancio consolidato. Le tabelle relative alla Nota integrativa sono disponibili, invece, soltanto con riferimento al bilancio d’esercizio.
Ai fini del deposito dei bilanci relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016 (ossia redatti secondo le regole civilistiche ante DLgs. 139/2015), si applica, invece, la tassonomia PCI 2015-12-14.
Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non più utilizzabili.
Per la predisposizione dell’istanza XBRL, si possono utilizzare i diversi software messi a disposizione, a pagamento, dalle aziende specializzate oppure lo strumento gratuito messo a disposizione dal sistema camerale sul sito internet www.registroimprese.it/deposito-bilanci.
Il sistema camerale mette, inoltre, a disposizione il servizio on line TEBENI, che consente, tra l’altro, la verifica della correttezza formale dell’istanza XBRL (validazione) prima del deposito e l’individuazione di eventuali difformità o anomalie.
La compilazione e l’invio della pratica di deposito possono essere, invece, effettuati con le seguenti modalità: servizio web DIRE, che può essere utilizzato per l’invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro delle imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l’aggiornamento dell’elenco soci; altre soluzioni di mercato realizzate da aziende specializzate, le principali delle quali sono riportate all’indirizzo https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzionimercato.
Le domande di deposito devono essere contenute nell’apposita modulistica. In particolare, deve essere utilizzato il modulo B, cui va allegato il modulo S in caso di società tenute a depositare l’elenco soci alla data di approvazione del bilancio.
Alla pratica può essere allegato anche il modulo NOTE/XX, per inserire, ad esempio, la dichiarazione da parte del professionista incaricato.
Per i soggetti obbligati a utilizzare il formato XBRL, la pratica di deposito del bilancio d’esercizio deve contenere: un file in formato XBRL, con il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e, per i bilanci delle imprese di maggiori dimensioni, Rendiconto finanziario) e la Nota integrativa (salvo per le micro imprese); un file in formato PDF/a per ciascun altro documento (obbligatorio o facoltativo) che accompagna il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, verbale assembleare).
Tutti i file che compongono la pratica (compresa l’istanza XBRL) devono essere firmati digitalmente esclusivamente in modalità CAdES.
I documenti che compongono la pratica di bilancio devono, poi, contenere le eventuali dichiarazioni di conformità richieste in relazione al tipo di documento presentato e al soggetto che provvede alla firma.