15 settembre 2025 – ETS, libri sociali obbligatori: quando lo statuto rischia di bloccare l’iscrizione al RUNTS

La riforma del Terzo settore (art. 15 del D.Lgs. 117/2017) ha introdotto per la prima volta l’obbligo di istituire e tenere i libri sociali, sul modello di quanto già previsto per le società di capitali dal codice civile.
In realtà, non si tratta di una novità assoluta: già in passato, infatti, l’Agenzia delle Entrate, in sede di accessi, ispezioni o verifiche, richiedeva la visione dei libri sociali per accertare la spettanza delle agevolazioni fiscali.
Un esempio significativo è il libro degli associati. Ai sensi dell’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/1972, i proventi delle attività svolte nei confronti degli associati non sono considerati commerciali. Diversamente, le prestazioni rese verso terzi sono considerate attività commerciali e quindi imponibili. Proprio per distinguere correttamente le due fattispecie, l’Agenzia verificava se il beneficiario fosse effettivamente socio, non solo in base all’iscrizione formale nel libro, ma anche in funzione della reale partecipazione alla vita associativa.
L’art. 15 del Codice del Terzo settore ha dunque reso obbligatoria la tenuta di: libro degli associati o aderenti; libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee (ivi inclusi i verbali redatti per atto pubblico); libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
La corretta attribuzione dello status di socio assume particolare rilievo: negli enti associativi vige infatti il principio di democraticità, che richiede la partecipazione effettiva degli associati alla vita dell’ente, con diritto di voto e possibilità di elezione alle cariche sociali.
Una clausola statutaria che escluda i “soci onorari” dal diritto di voto è in contrasto con tale principio e può precludere l’iscrizione dell’ente al RUNTS.
Per superare eventuali criticità, è opportuno riformulare lo statuto: ad esempio, eliminando la figura del “socio onorario” come associato privo di diritto di voto e inquadrandola invece come partecipazione esterna all’associazione (es. ex atleti nelle associazioni sportive). In questo modo, tali figure possono contribuire alla vita associativa senza rivestire la qualifica di socio, evitando contestazioni sotto il profilo fiscale.