Sprint finale per la definizione agevolata delle controversie tributarie: entro il 2 ottobre occorre inviare la domanda e pagare il dovuto.
La legge 197/2022 ha previsto la chiusura dei contenziosi con il solo pagamento delle imposte (o di parte di esse a seconda dello stadio e dell’esito del procedimento) pendenti al 1° gennaio 2023 contro agenzie Entrate e Dogane.
Per l’adesione occorre presentare telematicamente la domanda e versare entro il 2 ottobre il totale ovvero la prima rata. È possibile usufruire di 20 rate mensili o di 54 rate mensili.
Nonostante manchino pochi giorni alla scadenza, vi sono ancora questioni dubbie. In particolare, va segnalata in molti casi la difficoltà di corretta quantificazione di quanto versato in pendenza di giudizio. Secondo la norma vanno decurtate dal totale tutte le somme versate a qualunque titolo nelle more del contenzioso, ad esclusione di quelle destinate all’Agente della riscossione. Si tratta di un’informazione difficilmente reperibile. In molti casi, il contribuente ha iniziato i versamenti dopo che il carico è stato affidato all’Agente della riscossione. Così, oltre all’imposta e agli interessi già calcolati nell’atto impositivo, ci sono ulteriori interessi maturati anche questi decurtabili ma difficilmente quantificabili in modo puntuale. La vicenda poi si complica per i pagamenti dilazionati riferiti a più atti impositivi impugnati. Ogni rata, infatti, è composta da capitale, interessi, sanzioni, interessi di mora, da dilazione, ecc. oltre che da somme destinate all’Agente della riscossione.
Occorre così conoscere il dettaglio di questi valori onde poterli correttamente imputare in ciascuna imposta e in ciascun atto da definire. Ciò in quanto l’istanza va presentata per ogni singolo provvedimento impugnato con l’indicazione singola delle imposte oggetto di definizione.
Recentemente con interpello 956-1291/2023, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti sull’esatta individuazione del valore della lite (e quindi del totale da versare) nell’ipotesi in cui il contribuente abbia presentato il modello IPEC per ridurre il valore imponibile dell’atto originario. Secondo l’agenzia, ai fini dell’individuazione del valore della lite si considera l’importo originario (ante utilizzo perdite). Tuttavia, per il totale da versare, le perdite utilizzate si considerano una sorta di pagamento effettuato nelle more del giudizio, con la conseguenza che se azzerassero integralmente l’imponibile, la definizione va presentata a zero. È stata invece esclusa la possibilità di recupero delle perdite.