15 maggio 2024 – Semplificazione del quadro RU modello redditi 2024

L’indicazione programmatica della semplificazione dei modelli dichiarativi è contenuta nell’articolo 15 del D. Lgs. n. 1, 8/1/2024, recante la “razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”. In particolare, nella norma in parola è prevista la progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Sono, altresì, progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Le prime indicazioni in tal senso si sono avute con la circolare n. 8/E, 114/2024, e trovano testimonianza nei nuovi modelli redditi 2024.
Il quadro RU, in particolare, è stato oggetto di una revisione che ha portato ad uno snellimento dello stesso.
In primo luogo, si segnala la riduzione del numero di sezioni passate da 6 a 3 (da 4 a 2 pagine).
La sezione I si compone sempre di 12 righi. L’elemento di novità è rappresentato dalla casella 2 del rigo RU1 nel quale dar conto della presenta dei crediti “caro petrolio”, in precedenza collocato nella sezione II, e di quello relativo al “finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche”, che trovava esposizione nella sezione III dei modelli redditi 2023.
Un altro elemento di novità è l’aggiunta della casella 3 in corrispondenza del rigo RU9, nella quale indicare l’ammontare del credito d’imposta trasferito a seguito di trasferimento d’azienda senza estinzione del soggetto dante causa (ad esempio, cessione d’azienda, scissione parziale, ecc.). I dati del credito d’imposta trasferito devono essere esposti nella sezione III-B.
Risulta snellita anche la sezione II, ex sezione IV, relativa ai crediti di imposta “transizione 4.0.
In particolare: non più presente il rigo RU110 relativo al credito “formazione 4.0”; è stato eliminato il rigo RU141, con la conseguenza che qualora intervengano delle variazioni rispetto alle prenotazioni riportate nel modello redditi 2023, l’unica possibilità di modifica dei dati è quella della presentazione della dichiarazione integrativa; scompare il rigo RU150 dedicato alla indicazione del titolare effettivo; stessa sorte per il rigo RU151 relativo alla verifica del cumulo delle agevolazioni (verifica che, naturalmente, deve continuare ad essere effettuata); non trova più evidenza il rigo RU152 relativo agli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali 4.0 effettuati nel 2020; sono altresì scomparsi i righi da RU153 a RU156, che nei modelli redditi 2023 erano dedicati all’indicazione dei dati relativi agli investimenti in “R&S, innovazione, design e ideazione estetica”, nonché in “formazione 4.0” relativi al 2021.
Sono immutate le modalità di indicazioni dei passaggi dei crediti di imposta ad altri soggetti, ovvero del loro ricevimento dagli originari beneficiari. A tal fine è necessaria la compilazione della sezione III (ex sezione VI nel modello redditi 2023), precisazione quella III-A per i crediti di imposta ricevuti e quella III-B per i crediti di imposta trasferiti.