La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 65–67) introduce, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, la possibilità di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante per gli esercizi 2025 e 2026. In particolare, i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio possono essere mantenuti al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché essere svalutati al valore di mercato, purché la perdita non sia considerata durevole.
La disposizione ripropone una deroga già prevista in passato in fasi di forte instabilità dei mercati finanziari, in deroga all’art. 2426, comma 1, n. 9, c.c., che impone l’iscrizione dei titoli al costo di acquisto non superiore al valore di mercato. Analoghe misure erano state applicate in precedenti esercizi (2008–2012, 2018–2020) e più recentemente estese, tramite decreti MEF, fino ai bilanci 2024.
La facoltà è riservata alle imprese OIC adopter, indipendentemente dalla forma del bilancio (ordinario, abbreviato o micro), ed è esclusa per i soggetti IRPEF. Condizione essenziale per l’applicazione della deroga è che la perdita di valore non abbia carattere durevole, valutazione rimessa alla responsabilità degli amministratori.
L’OIC, con il Documento Interpretativo n. 11 (aggiornato nel 2024), ha chiarito che l’ambito applicativo riguarda i titoli di debito e di capitale iscritti nell’attivo circolante e disciplinati dagli OIC 20 e OIC 21. Restano esclusi dalla deroga gli strumenti finanziari derivati, i titoli valutati al fair value e quelli oggetto di copertura del fair value, nonché i titoli ibridi quotati.
La facoltà può essere esercitata anche per i titoli acquistati nell’esercizio e non deve necessariamente riguardare l’intero portafoglio: la scelta può essere effettuata selettivamente, anche per singolo ISIN. L’utilizzo della deroga deve essere adeguatamente motivato in nota integrativa, con indicazione dei criteri di selezione dei titoli, dell’ammontare della mancata svalutazione e delle ragioni per cui la perdita è ritenuta non durevole.
La società che si avvale della deroga è tenuta a destinare una riserva indisponibile di utili pari alla mancata svalutazione, al netto dell’effetto fiscale. Qualora utili o riserve disponibili non siano sufficienti, la riserva dovrà essere costituita con gli utili degli esercizi successivi.
Infine, per le imprese di assicurazione, le modalità applicative della deroga sono demandate a un regolamento IVASS, che ne disciplina l’attuazione previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari del portafoglio assicurativo.