15 aprile 2024 – Transizione 4.0: temporaneamente sospesi i codici tributo

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 19/2024 ha sospeso temporaneamente i codici tributo per la compensazione tramite F24, istituiti con le risoluzioni nn. 3 e 13 del 2021, in seguito agli specifici adempimenti, previsti dall’articolo 6 del Dl Blocco cessioni n. 39/2024, che le imprese devono attuare per fruire dei tax credit 4.0.
In particolare, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica: l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL, ossia dal 30 marzo 2024; la presunta ripartizione negli anni del credito; la relativa fruizione.
La comunicazione dovrà poi essere aggiornata al completamento degli investimenti. Inoltre, la comunicazione telematica di completamento degli investimenti deve essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, ossia il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL.
Le comunicazioni devono essere effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, che dovrà essere aggiornato con un decreto ministeriale di prossima pubblicazione.
Infine, per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 relativi all’anno 2023 la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione.
Nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi: per i codici tributo 6936 (Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020) e 6937 (Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024; per i codici tributo 6938 (Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019), 6939 (Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020) e 6940 (Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.