Il social bonus rientra tra le forme di sostegno introdotte dalla Riforma del Terzo settore per sostenere gli enti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Si tratta di agevolazioni fiscali destinate a tutti coloro che effettuano liberalità per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli Ets. Tali liberalità devono essere effettuate mediante sistemi di pagamento tracciabili e riportare nella causa del versamento il riferimento al social bonus, all’Ets beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
L’agevolazione è costituita da un credito d’imposta che spetta a tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, enti o imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
La natura del benefattore determina la misura del bonus, che è pari al 65% dell’erogazione per le persone fisiche e al 50% per le società e gli enti.
Tutti gli offerenti devono utilizzare il credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata la liberalità, fermo restando che la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi successivi, fino a completo esaurimento.
Il credito relativo alle liberalità dei titolari di reddito di impresa, invece, deve essere utilizzato in compensazione mediante il Modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la liberalità; in caso di mancato utilizzo della quota annuale, l’importo residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi. Il bonus non rileva né ai fini delle imposte sui redditi, né dell’Irap.