14 marzo 2025 – CU ai forfettari, errata certificazione e conseguenze

L’intervenuta abolizione dell’obbligo di rilascio della CU ai contribuenti in regime forfettario è un aspetto da non trascurare, poiché si tratta di CU non correttamente compilate – e come tali sanzionabili in capo al soggetto che le ha trasmesse – ma anche di informazioni che inevitabilmente potranno dar luogo a lettere di richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate a carico dei destinatari della CU. Da qui la necessità di richiamare ancora una volta le regole applicabili, e l’invito, laddove già ci si avveda dell’avvenuta emissione di una CU errata, a contattare il soggetto che l’ha consegnata / trasmessa, richiedendone l’annullamento che, peraltro, se effettuato entro il termine di trasmissione, non comporta sanzioni.
Sino all’anno scorso, tra i redditi da certificare vi erano anche quelli di lavoro autonomo corrisposti, senza ritenuta d’acconto, ai contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.
Tale previsione è stata modificata dal decreto legislativo “adempimenti” d.lgs. 1/2024: a decorrere dall’anno d’imposta 2024 i sostituti di imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.
In breve, la certificazione dei compensi erogata ai contribuenti rientranti nei menzionati regimi, già a partire da quest’anno (2025, per l’anno di imposta 2024) non deve essere né rilasciata al percipiente, né trasmessa telematicamente.
Quanto sopra vale per tutti i compensi di lavoro autonomo corrisposti nell’anno di imposta 2024 a ex minimi e forfettari, indipendentemente dall’anno di avvenuta emissione della fattura. Quindi, non sono da certificare i redditi di lavoro autonomo percepiti nel 2024 dal forfettario, sia che la fattura sia datata 2024, sia che la stessa sia datata 2023 o anni precedenti.