14 maggio 2024 – Superbonus: sconto sul corrispettivo, prevale la “data fattura”

Nell’ambito del Superbonus, nei casi di sconto “integrale” sul corrispettivo, se la fattura è effettivamente trasmessa al Sistema di Interscambio entro i termini di legge, è la data di emissione riportata sul documento contabile che certifica il sostenimento della spesa e determina la conseguente imputazione temporale della detrazione. Con la Risposta n. 103 del 2024 l’Agenzia delle Entrate rilascia un chiarimento particolarmente atteso, nonostante siano trascorsi quasi quattro anni dall’entrata in vigore della presente agevolazione.
Ai fini dell’imputazione delle spese sostenute dalle persone fisiche, dagli esercenti arti e professioni e dagli enti non commerciali, secondo un principio consolidato in tema di recupero del patrimonio edilizio, è necessario applicare il criterio di cassa, avendo riguardo al loro effettivo sostenimento. Da tale punto di vista le spese si intendono sostenute, in presenza di sconto “parziale”, alla data dell’effettivo pagamento della quota non coperta dallo sconto applicato al committente ovvero, in caso di sconto “integrale”, mancandone il pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (Circolare n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020). “Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che implica l’esercizio dell’opzione) deve ritenersi incassato il provento” (Circolare n. 23/E/2022).
Orbene, avviandosi da tali presupposti, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che la fattura si intende emessa alla data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, a condizione che l’effettivo invio allo SDI avvenga nei termini previsti dall’articolo 21, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (“dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione”). In particolare, assodato che la fattura che non transiti nel sistema di interscambio non viene ad esistenza giuridica e non può considerarsi emessa, la data riportata nel campo “Data”, corrispondente alla data di effettuazione dell’operazione, certifica il momento in cui la fattura, ad ogni effetto, può considerarsi effettivamente emessa.
Ne consegue che in caso di sconto “integrale” sul corrispettivo, ove ai fini dell’imputazione temporale rileva esclusivamente l’effettiva emissione della fattura elettronica riportante l’esercizio dell’opzione, questa si intende emessa alla data indicata sullo stesso documento e la relativa spesa sostenuta nel periodo d’imposta corrispondente all’informazione riportata nel campo “Data”. In particolare, se la data riportata in fattura non corrisponde a quella di trasmissione allo SDI, ove quest’ultima sia rispettosa dei citati termini di legge, la fattura si considererà correttamente emessa e lo sconto effettivamente applicato alla data indicata sul documento contabile.
Si pensi al caso in cui la fattura riportante lo sconto integrale sul corrispettivo sia stata emessa il 31 dicembre 2023, ma inviata al sistema di interscambio il 10 gennaio 2024. Applicando le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, nonostante l’invio allo SDI sia avvenuto nell’anno successivo, la spesa ivi certificata deve considerarsi sostenuta nel periodo d’imposta 2023, con tutte le conseguenze del caso ai fini delle percentuali di sconto vigenti. In tal termini non rileva la data di effettivo invio della fattura elettronica (che deve comunque avvenire nei termini dell’articolo 21, comma 4, del DPR n. 633 del 1972), ma quella di effettuazione dell’operazione corrispondente alla data riportata nel campo “Data” del documento trasmesso al sistema di interscambio.
Tale soluzione è applicabile anche al caso di mancato superamento dei controlli che determinano lo scarto del file, purché la fattura, riportante la medesima data e numero del documento originario, sia inviata nuovamente allo SDI entro cinque giorni dallo scarto (Circolare n. 13/E/2018). Da tale punto di vista, infatti, la fattura scartata e nuovamente inviata al Sistema di interscambio nei cinque giorni successivi si considera tempestivamente emessa. Tornando all’esempio proposto, qualora la fattura trasmessa il 10 gennaio 2024 sia scartata, ma nuovamente inviata in giorno successivo (11 gennaio 2024), ovvero entro cinque giorni, la spesa è imputata sempre al periodo d’imposta 2023.