Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato, ieri, il documento “Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche”. Nelle premesse viene sottolineato come l’art. 7 del DLgs. 36/2021 preveda per le ASD l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari. Tuttavia, nella disciplina di riferimento non sono contemplati schemi di bilancio da utilizzare per presentare la situazione patrimoniale e finanziaria e i risultati economici degli enti sportivi. Per far fronte a tali esigenze informative, nel documento in commento vengono suggeriti, sulla base dei formati previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 per gli Enti del Terzo settore (aggiornati all’OIC 35), due modelli alternativi: il primo, articolato sul principio di competenza economica e composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione; il secondo, predisposto sulla base del principio di cassa e composto da un Rendiconto per cassa con talune annotazioni ricavabili in prevalenza da specifiche disposizioni normative. Si sottolinea come tali schemi possano essere utilizzati già per i bilanci e i rendiconti 2023. In particolare, per gli enti di maggiori dimensioni (come quelli in regime di contabilità ordinaria o che non applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/1991) è opportuno che venga redatto un bilancio d’esercizio in forma “ordinaria”, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione, mentre per gli enti minori potrà essere considerato sufficientemente rappresentativo un documento riepilogativo redatto in forma di rendiconto per cassa. Gli schemi non sono da considerarsi format rigidi ma vanno adattati alle specifiche esigenze dell’ente; così, ad esempio, è possibile suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto oppure effettuare dei raggruppamenti delle stesse ai fini di favorire la chiarezza del bilancio. Inoltre, si evidenzia come: gli enti che presentano per due esercizi consecutivi voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole con importi nulli possano procedere alla loro eliminazione; sia possibile aggiungere voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto. Si ricorda, poi, come non sussista alcun obbligo di deposito del bilancio o rendiconto annuale se non nel caso previsto dall’art. 14 del DLgs. 39/2021, in ordine al procedimento di acquisizione della personalità giuridica tramite l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (“RASD”). Diverso è il caso delle società sportive dilettantistiche che dovranno, invece, redigere il bilancio secondo le norme codicistiche in relazione alla loro dimensione e alla forma societaria prescelta, nonché depositarlo al Registro delle imprese in formato file XBRL in via ordinaria entro trenta giorni dalla sua approvazione. Si precisa, infine, come nella predisposizione dei bilancio degli enti sportivi debbano essere applicate le clausole generali, i principi generali e i criteri di valutazione (previsti dagli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile) e i principi contabili nazionali, in quanto compatibili con la forma giuridica assunta, l’assenza dello scopo di lucro e con le proprie finalità sportive. In tale ambito, viene considerata applicabile, se pertinente, anche la disciplina dell’OIC 35, Principio contabile ETS.