13 settembre 2023 – Le spese di sponsorizzazione rientrano sempre tra quelle di pubblicità

Con l’ordinanza n. 26368, depositata ieri, 12 settembre 2023, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di sponsorizzazioni, ribadendo due principi già espressi in passato.
Il primo attiene alla classificazione delle spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità o di rappresentanza. Nel regime vigente dal 2008, tali oneri devono essere sempre ricondotti nel novero delle spese pubblicitarie. La posizione della Suprema Corte appare coerente con i chiarimenti resi dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/200, secondo la quale le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare – a fronte della percezione di un corrispettivo – il marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda. Essendo la sponsorizzazione un contratto che riveste tali caratteristiche, sembra logico escluderne, dal 2008, la riconducibilità tra le spese di rappresentanza, caratterizzate dal requisito della “gratuità”.
Come secondo principio degno di rilievo, l’ordinanza ribadisce che le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.00 euro, se effettuate a favore di determinati soggetti (tra i quali rientrano le associazioni sportive dilettantistiche) costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge.
Pertanto, per le sponsorizzazioni a favore di ASD entro 200.000 euro, la presunzione di deducibilità è assoluta.
Per beneficiare del regime di favore, occorre però che: i corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (nel caso di specie, associazione sportiva dilettantistica).