13 novembre 2023 – Proroga degli acconti anche per attività agricole connesse titolari di reddito di impresa

L’art. 4 del DL 145/2023 (c.d. “decreto Anticipi”) riconosce alle persone fisiche titolari di partita IVA, con ricavi o compensi relativi al periodo di imposta 2022 di ammontare non superiore a 170.000 euro, la possibilità di rinviare il versamento del secondo acconto IRPEF al 16 gennaio 2024 (in luogo della scadenza ordinaria del 30 novembre) o di suddividere l’importo dovuto in 5 rate di eguale importo, sempre a decorrere dal mese di gennaio 2024. Non slitta, invece, il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL.
La ratio del rinvio, al momento operativo per il solo anno 2023, è quella di distribuire in modo più equo il carico fiscale per le partite IVA, evitando il versamento in unica soluzione della seconda rata di acconto dell’IRPEF.
Nonostante la norma individui puntualmente l’ambito soggettivo di applicazione nelle “persone fisiche titolari di partiva IVA che dichiarano ricavi o compensi”, dunque in chi esercita attività di impresa e arti e professioni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 31/2023.
Posta l’inequivocabile esclusione dei contribuenti non titolari di partita IVA, dei soggetti diversi dalle persone fisiche seppur titolari di partita IVA (ad esempio, società di capitali ed enti non commerciali), di chi eccede la soglia dei 170.000 euro e degli agricoltori esercenti attività agricola entro i limiti dell’art. 32 del TUIR, erano sorti dubbi circa la possibilità di applicare la disposizione agli imprenditori agricoli esercenti contemporaneamente all’attività agricola essenziale nei limiti posti dall’art. 32 del TUIR le attività agricole connesse produttive di reddito d’impresa.
Più nello specifico, non era del tutto chiara l’inclusione tra i soggetti destinatari anche degli agricoltori che svolgono attività connesse, e, dunque, che producono oltre al reddito agrario anche redditi di impresa ancorché determinati forfetariamente.
Su questo aspetto è quindi intervenuta la citata circolare che, in ultima battuta, si rivolge al settore agricolo chiarendo che il rinvio del versamento del secondo acconto IRPEF si applica alle persone fisiche che esercitano “attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa” e che “in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023)”.
Dunque, l’Agenzia conferma la tesi che le persone fisiche che esercitano attività agricole riconducibili ai redditi fondiari di cui all’art. 32 del TUIR, unitamente alle attività connesse, possono fruire del differimento qualora tale ultima attività sia produttiva di reddito d’impresa indipendentemente dalla determinazione analitica o forfetaria del reddito imponibile.
Ciò, per essere più precisi, significa che: sono esclusi tutti gli agricoltori che conseguono solo redditi fondiari, determinati ai sensi dell’art. 32 del TUIR; diversamente, sono inclusi coloro che unitamente alle attività agricole svolgono attività agricole connesse che eccedono i limiti dell’art. 32 del TUIR e, dunque, produttive di reddito d’impresa (agriturismo, allevamento, produzione di energia ecc.) nonché attività, esercitate dai medesimi agricoltori, che non sono comprese nell’art. 32 del TUIR ma sono comunque produttive di reddito d’impresa (come quelle attività tipicamente commerciali).