13 marzo 2024 – Rottamazione: entro il 15 marzo versamento delle prime tre rate

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione tramite un comunicato stampa ricorda che, così come stabilito dall’articolo 3-bis del DL Milleproroghe n. 215/2023, convertito in legge n. 18/2024, è possibile effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle entro venerdì 15 marzo, senza sanzioni né interessi di mora e senza perdere i benefici della Rottamazione. Per tale scadenza sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024.
Quanto detto si applica anche ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell’allegato 1 al Dl alluvione n. 61/2023, con riguardo alle rate del 31 gennaio 2024 e del 28 febbraio 2024.
Se il pagamento avverrà oltre tale termine o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute. È possibile richiederne una copia direttamente dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it previo accesso con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure dall’area pubblica, senza necessità di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.
Oltre al servizio “Paga on-line”, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. Infine, è possibile pagare presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai, nonché presso gli sportelli Ade-R previo appuntamento, tramite la sezione “Sportello territoriale” del sito oppure tramite il contact center al numero 060101.
Sul sito dell’AdE-R è attivo “ContiTu”, il servizio web che consente di scegliere quali degli avvisi o cartelle contenuti nella “Comunicazione” e ammessi al pagamento agevolato si vogliono effettivamente pagare e ricalcolare l’importo dovuto.
È possibile effettuare la scelta delle cartelle e il ricalcolo delle somme dovute accedendo nella sezione dedicata al servizio ContiTu sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, compilando la richiesta con il codice fiscale, il numero della Comunicazione ricevuta con la relativa data, nonché i numeri che identificano le cartelle/avvisi che si intendono pagare. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una prima e-mail con un link per convalidare la richiesta e, in seguito alla verifica a video del nuovo totale da saldare e dell’importo di ciascuna rata, è possibile concludere l’operazione per ricevere, sempre tramite e-mail, il Prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che si è scelto di pagare e i relativi bollettini.
Per completezza informativa, ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 68/2024 avanzata da un contribuente che nel 2021 ha presentato un piano ristrutturazione del debito e nel 2022 ha venduto alcuni immobili per far fronte al debito ristrutturato. Successivamente il contribuente ha presentato domanda di adesione alla rottamazione; tuttavia, a causa della tardiva approvazione del piano di riparto, non è riuscito a versare la prima rata entro il 31 ottobre 2023. Il 14 novembre 2023 a seguito dell’esecutività del predetto piano di riparto nel cui verbale di udienza si afferma che “il soggetto ha aderito alla rottamazione quater e che dunque le somme di cui al riparto sono oggetto di tale rottamazione”, il contribuente ha effettuato un versamento.
L’istante chiede di sapere se sia possibile imputare il versamento effettuato (riferito al debito nei confronti dell’Agenzia Entrate – Riscossione), alle prime due rate necessarie per la definizione agevolata da cui la società è decaduta per omesso versamento della prima rata causato dalla assoluta carenza di liquidità a sé non imputabile.
L’Agenzia, nel fornire risposta, fa presente che l’articolo 4-bis del DL Anticipi n. 145/2023 ha previsto che i versamenti delle prime due rate della rottamazione potessero essere effettuate entro il 18 dicembre 2023. Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis del DL Milleproroghe n. 215/2023 è possibile effettuare il versamento delle prime tre rate entro il 15 marzo 2024 senza decadere dalla definizione agevolata.
Pertanto, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che il versamento effettuato dal contribuente il 14 novembre 2023 può considerarsi tempestivo anche se intervenuto prima dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.
Invece, per la corretta imputazione delle somme finora versate alle rate dovute per la definizione dei ruoli, non trattandosi di una questione di natura interpretativa ma gestionale, il contribuente dovrà rivolgersi al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate -­ Riscossione.