13 gennaio 2026 – Riclassificazione di immobilizzazioni con supporti documentali

Il principio contabile OIC 16 prevede che le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita siano riclassificate nell’attivo circolante in un’apposita voce dello Stato patrimoniale, ai sensi dell’art. 2423-ter c.c., solo in presenza di specifici requisiti. Non è sufficiente la mera decisione di vendita: la cessione deve essere altamente probabile, il bene immediatamente vendibile e l’operazione destinata a concludersi nel breve termine.
Per gli immobili, l’intenzione di vendere può essere comprovata da elementi oggettivi quali incarichi ad agenti immobiliari, pubblicizzazione dell’offerta o avvio di trattative; la presenza di un contratto di locazione non è di per sé ostativa, salvo limiti concreti alla vendibilità.
Dal punto di vista valutativo, i beni destinati all’alienazione sono iscritti al minore tra valore netto contabile e valore di realizzo desumibile dal mercato, al netto dei costi di vendita, e non sono più ammortizzati. In Nota integrativa devono essere illustrati gli spostamenti di voce e i criteri di valutazione applicati; la riclassificazione richiede, inoltre, una delibera dell’organo amministrativo.