12 settembre 2025 – Con l’adesione alla rottamazione la sospensione diventa estinzione del processo

Con la conversione del DL 84/2025 nella L. 108/2025, il legislatore ha introdotto l’art. 12-bis, norma di interpretazione autentica sull’estinzione del processo tributario a seguito della rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022.
Prima dell’intervento del legislatore, l’art. 1, comma 236 della L. 197/2022 prevedeva che l’estinzione del giudizio fosse subordinata al pagamento di tutte le rate della definizione agevolata. I processi erano quindi sospesi su istanza di parte, fino al perfezionamento della rottamazione, e si estinguevano solo producendo in giudizio tutti i bollettini di pagamento.
Con l’introduzione dell’art. 12-bis, il legislatore chiarisce che il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo già dopo il pagamento della prima rata, a fronte della produzione di: Dichiarazione di adesione alla rottamazione; Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sull’accettazione della domanda; Documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Si recepisce così un orientamento già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 settembre 2024 n. 24428 e successive pronunce).
Effetti dell’estinzione: Inefficacia immediata delle sentenze di merito e provvedimenti non passati in giudicato; Acquisizione delle somme già versate, che non sono rimborsabili; Applicazione ai processi pendenti, compresi quelli già sospesi.
L’estinzione d’ufficio potrà essere richiesta principalmente dalla parte pubblica, ad esempio nei giudizi di secondo grado dove la rottamazione non è stata completata;
Il contribuente potrà opporsi tramite reclamo ex art. 28 DLgs. 546/92 o fare appello, e potenzialmente chiedere la rimessione alla Corte Costituzionale per violazione del diritto di difesa, in quanto la nuova norma estingue il processo anche se la sentenza di primo grado fosse stata favorevole.