12 novembre 2025 – PEC obbligatoria per gli amministratori di società: i chiarimenti di Unioncamere

Unioncamere ha pubblicato una nota esplicativa sul nuovo obbligo di comunicare il domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di società, introdotto dall’art. 13, comma 3, del DL 159/2025.
Dal 31 ottobre 2025, infatti, l’obbligo di comunicare una PEC al Registro delle imprese riguarda anche l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in mancanza, il presidente del CdA delle società di capitali, comprese cooperative e consortili, ma non le società di persone né altri componenti del CdA privi di deleghe.
Sono esclusi anche i liquidatori e gli amministratori di srl con gestione pluripersonale ex art. 2475, comma 3, c.c.
La PEC dell’amministratore non può coincidere con quella della società.
Chi assume o rinnova la carica dopo il 31 ottobre 2025 deve comunicare la PEC contestualmente all’iscrizione della nomina; in caso contrario, l’ufficio sospende la domanda.
Chi ricopre già la carica deve inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2025.
La mancata comunicazione comporta la sanzione raddoppiata ex art. 2630 c.c., da 206 a 2.064 euro.
L’obbligo è in capo all’impresa, non al singolo amministratore.
La comunicazione della sola PEC è esentata da bollo e diritti di segreteria, mentre restano dovuti se la variazione riguarda anche altri dati o avviene insieme a una nomina o conferma di carica.
Le Camere di commercio potranno inoltre chiedere conferma della volontà di iscrizione in caso di comunicazioni facoltative.