12 gennaio 2026 – Dividendi, in scadenza il versamento delle ritenute

Con l’inizio del 2026 torna un adempimento centrale per le società che hanno distribuito utili nel corso del 2025. Il 16 gennaio 2026 scade infatti il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi effettivamente corrisposti ai soci nel periodo ottobre–dicembre 2025. Ai fini fiscali rileva esclusivamente la data di pagamento degli utili, secondo il principio di cassa, e non il momento della delibera assembleare.
Il sistema delle ritenute sui dividendi prevede una cadenza trimestrale: la società erogante, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta a versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di distribuzione. La scadenza di gennaio assume quindi una funzione di chiusura dell’anno, riferendosi all’ultimo trimestre. Nei confronti dei soci che percepiscono i dividendi al di fuori dell’attività d’impresa, la ritenuta ha natura definitiva; diversamente, quando i dividendi sono incassati nell’ambito di un’attività imprenditoriale, concorrono al reddito d’impresa e sono tassati secondo le regole ordinarie.
Dal punto di vista operativo, la disciplina è improntata all’uniformità: la ritenuta si applica con aliquota unica del 26 per cento sull’ammontare lordo degli utili distribuiti, in proporzione alla partecipazione detenuta, e va versata tramite modello F24 con codice tributo 1035. Tale assetto, introdotto dalla legge 205/2017, ha eliminato le precedenti differenze tra partecipazioni qualificate e non qualificate, stabilizzando il regime di imposizione dei dividendi.
Il quadro normativo è destinato a essere riordinato dal DLgs. 33/2025, che mira a razionalizzare la disciplina dei versamenti e della riscossione, ma senza effetti immediati: l’entrata in vigore è stata rinviata al 1° gennaio 2027 e non incide sui criteri sostanziali di tassazione degli utili.
Particolari attenzioni sono richieste in presenza di dividendi esteri, per i quali occorre coordinare la normativa interna con le convenzioni contro la doppia imposizione, e nei casi di regimi speciali, come la trasparenza fiscale delle Srl, in cui la distribuzione non è assoggettata a ritenuta perché il reddito è già imputato per competenza ai soci. La ritenuta resta invece dovuta per le distribuzioni di utili in natura, calcolata sul valore normale dei beni assegnati, con onere di riversamento dell’imposta in capo ai soci.
Accanto al versamento delle ritenute, permane infine l’obbligo di certificazione degli utili distribuiti tramite il modello Cupe, da trasmettere entro il 16 marzo 2026. L’adempimento riguarda i percettori residenti di utili da enti soggetti a Ires, con esclusione dei dividendi già assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.