12 dicembre 2025 – Milleproroghe, per le assemblee societarie online scatta la proroga fino al 30 settembre 2026

Il D.L. Milleproroghe 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 dicembre 2025, proroga nuovamente le disposizioni speciali introdotte in periodo emergenziale dall’art. 106 del D.L. 18/2020 in materia di svolgimento delle assemblee societarie. Il termine di efficacia, attualmente fissato al 31 dicembre 2025, viene esteso al 30 settembre 2026, con riferimento alla data di svolgimento dell’assemblea, a prescindere dalla data di convocazione.
La proroga consente, anche in assenza di specifiche previsioni statutarie e in deroga alle norme codicistiche, di svolgere assemblee ordinarie e straordinarie con modalità semplificate: voto elettronico o per corrispondenza e partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e l’esercizio dei diritti, senza la necessaria compresenza fisica del presidente, del segretario e, nelle assemblee straordinarie, del notaio.
Per le società a responsabilità limitata resta possibile, indipendentemente dallo statuto, l’adozione delle decisioni dei soci mediante consultazione scritta o acquisizione del consenso per iscritto. Le società con azioni quotate possono continuare a designare un rappresentante unico per la raccolta delle deleghe di voto e prevedere che la partecipazione all’assemblea avvenga esclusivamente tramite tale soggetto.
La scelta delle modalità di svolgimento dell’assemblea è rimessa alla discrezionalità dell’organo amministrativo, senza obbligo di specifica motivazione, pur trattandosi di decisioni che incidono sull’esercizio dei diritti dei soci. Le medesime modalità telematiche si ritengono applicabili anche alle riunioni degli altri organi collegiali, quali il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
Resta invece invariata la disciplina relativa ai termini di approvazione del bilancio: per i bilanci 2025 non è prevista alcuna estensione automatica a 180 giorni, che continua ad essere ammessa solo nei casi espressamente previsti dal codice civile.