12 aprile 2024 – Proroga per tutti al 15 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni

Con la circolare n. 8 pubblicata ieri, 11 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità in materia di dichiarazioni fiscali recate dal DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) e dall’art. 38 del DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13, contenente disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.
In particolare, le principali novità riguardano: l’estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730; la semplificazione della dichiarazione precompilata; la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’art. 11 comma 1 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 2 del DPR 322/98 con effetto dal 2 maggio 2024, ha disposto l’anticipazione, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP: dal 30 novembre al 30 settembre, per i contribuenti “solari”; dalla fine dell’undicesimo a quella del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Tale nuova disciplina è stata però derogata per effetto dell’art. 38 del citato DLgs. 13/2024.
In relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP è stato infatti differito: dal 30 settembre al 15 ottobre, per i contribuenti “solari”; dalla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Nella circolare non viene fatta alcuna distinzione, per cui deve ritenersi confermato che le disposizioni dell’art. 38 del DLgs. 13/2024 riguardino tutti i contribuenti, indipendentemente dal fatto che essi applichino o meno gli ISA o che aderiscano al concordato preventivo. Nei confronti di tutti i contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023, dovranno essere presentati in via telematica entro il 15 ottobre 2024.
Resta invece applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 11 comma 2 del DLgs. 1/2024, secondo cui per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione.
Ad esempio, in relazione al periodo d’imposta 1° luglio 2022-30 giugno 2023 di una società di capitali, i relativi modelli REDDITI SC 2023 e IRAP 2023 vanno presentati entro il 31 maggio 2024, cioè entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, in base alla disciplina precedente all’intervento del DLgs. 1/2024.
I termini previgenti rimangono applicabili anche laddove il termine di presentazione delle dichiarazioni scada prima del 2 maggio 2024, ad esempio una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022-31 maggio 2023, che è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024.
Per quanto riguarda l’estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730, la circolare ricorda che è possibile presentare il modello 730/2024 anche per: indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi della L. 197/2022 (nuova sezione II del quadro L); dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (nuova sezione III del quadro L); assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e determinare le relative imposte (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività) nel nuovo quadro W.
Viene inoltre sottolineata la possibilità, prevista dall’art. 2 comma 2 del DLgs. 1/2024, di presentare il modello 730/2024 con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
L’art. 1 del DLgs. 1/2024 ha invece modificato la dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e di pensione, prevedendo una modalità di presentazione semplificata tramite un percorso guidato.
A decorrere da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, e che sono accessibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La circolare ribadisce che le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione, da parte del contribuente, saranno stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.