12 aprile 2024 – Lo sconto va contabilizzato in riduzione dei ricavi

Il documento OIC 34, che disciplina i ricavi, ha modificato, a decorrere dai bilanci 2024, anche le modalità di contabilizzazione degli sconti.
Ai sensi dell’art. 2425-bis comma 1 c.c., “i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi”.
Il documento OIC 12 (§ 49) precisava che tale disposizione doveva essere riferita agli sconti di natura commerciale (concordati generalmente al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio), come gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantità.
Parallelamente, il documento OIC 15 (§ 54 e 57) stabiliva che gli sconti di natura finanziaria (ad esempio, quelli accordati per il pagamento immediato, comunemente detti “pronta cassa”), che non avevano concorso al computo (a seconda dei casi) del costo ammortizzato o del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, erano rilevati al momento dell’incasso come oneri di natura finanziaria.
Analoghe indicazioni erano contenute nel documento OIC 19 (§ 66 e 72) con riferimento ai debiti.
Come evidenziato dalla circ. Assonime n. 30/2023 (rilasciata a commento del nuovo principio contabile), la distinzione tra sconti di natura commerciale e sconti di natura finanziaria si basava sull’assunto che gli stessi fossero destinati ad assolvere a una funzione economica differente. Mentre gli sconti commerciali avevano una funzione di incentivo nei confronti della clientela (promozione, fidelizzazione, ecc.), gli sconti finanziari rispondevano a una esigenza di natura finanziaria dell’impresa, che, in luogo di attendere i tempi ordinari di pagamento, concedeva uno sconto alla clientela, assumendosi l’onere corrispondente.
Il documento OIC 34 (§ 15), che si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva, stabilisce, ora, che gli sconti (così come gli altri corrispettivi variabili, quali abbuoni, penalità e resi) devono essere contabilizzati in riduzione dei ricavi sulla base della migliore stima del corrispettivo, tenendo conto dell’esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche.
Come evidenziato dalle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” (§ 7), tale impostazione fornisce una migliore rappresentazione in bilancio dell’effettivo ricavo derivante da una determinata transazione ed è coerente con l’art. 2425-bis comma 1 c.c.
Peraltro, successivamente alla pubblicazione del documento OIC 34 è stata segnalata allo standard setter una possibile incoerenza con gli altri principi contabili che disciplinavano gli sconti.
Conseguentemente, attraverso gli emendamenti pubblicati in via definitiva il 18 marzo 2024, che analogamente si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva, sono stati modificati i documenti OIC 12, 15 e 19, eliminando i riferimenti agli “sconti” ivi contenuti.
Attraverso tale intervento, l’OIC ha chiarito che la parola “sconto” deve essere utilizzata soltanto nell’ambito del documento OIC 34, in base al quale gli sconti devono essere contabilizzati in riduzione dei ricavi.
Il principio contabile disciplina gli sconti in senso generale e, quindi, si riferisce sia agli “sconti commerciali” che agli “sconti finanziari”.
Tale trattamento risulta coerente con l’art. 2425-bis comma 1 c.c., che non distingue tra sconti di natura commerciale e sconti di natura finanziaria, bensì inquadra temporalmente l’istituto dello sconto solo al momento della rilevazione iniziale del ricavo.
Diversamente, le variazioni nei flussi finanziari attesi di un credito già iscritto in bilancio (e, quindi, successive rispetto alla rilevazione iniziale del credito), come ad esempio l’incasso anticipato di un credito rispetto alle originarie scadenze contrattuali, continuano ad assumere, in base al documento OIC 15, natura finanziaria e devono, quindi, essere contabilizzate come oneri finanziari.
La circ. Assonime n. 30/2023 ha precisato, al riguardo, che la logica di fondo è che gli oneri connessi agli sconti cassa concessi alla clientela “sono inscindibilmente connessi al conseguimento dei ricavi”. In mancanza dello sconto, infatti, l’impresa non conseguirebbe alcun corrispettivo. Lo sconto cassa ha, quindi, una valenza analoga allo sconto quantità, in quanto agevola il conseguimento del ricavo.
Un’ultima considerazione va fatta, poi, in ordine alle disposizioni di prima applicazione.
Quale regola generale, gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione del documento OIC 34 sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi del documento OIC 29. Ciò determinerebbe l’applicazione del nuovo principio a tutti i contratti (anche stipulati prima del 1° gennaio 2024), la rettifica del saldo di apertura del Patrimonio netto al 1° gennaio 2024, nonché la rideterminazione dei dati comparativi 2023.
Sono, tuttavia, concesse alcune semplificazioni.
In caso di applicazione retroattiva, è possibile non rettificare i dati comparativi 2023.
Diversamente, è consentita l’applicazione prospettica del nuovo principio contabile, cioè soltanto ai contratti di vendita stipulati dal 1° gennaio 2024.
Tale ultima semplificazione è espressamente prevista anche dagli emendamenti ai documenti OIC 12, 15 e 19.