Con la risposta n. 237/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile alle ricariche di veicoli elettrici e ibridi plug-in concessi in uso promiscuo ai dipendenti, quando il costo delle ricariche presso colonnine pubbliche è sostenuto dal datore di lavoro tramite apposite card.
L’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR (come modificato dalla Legge di Bilancio 2025) stabilisce che il reddito imponibile derivante dall’auto in uso promiscuo è calcolato in modo forfettario, sulla base dei 15.000 km convenzionali e dei costi chilometrici ACI: 50% del valore per i veicoli in generale; 20% per le ibride plug-in; 10% per le auto elettriche a batteria.
Poiché le tabelle ACI includono già il costo dell’energia elettrica tra i carburanti, le ricariche pagate dall’azienda non generano un ulteriore fringe benefit. Di conseguenza, la card fornita ai dipendenti per ricaricare l’auto presso colonnine pubbliche non costituisce reddito aggiuntivo, indipendentemente dall’uso (aziendale o privato) entro la soglia convenzionale.
Se il dipendente supera il tetto di chilometri privati fissato dalla policy aziendale, il datore di lavoro può addebitargli il costo dell’energia elettrica riferito ai km eccedenti. Tuttavia, tale importo non riduce il valore forfettario ACI del fringe benefit tassabile: resta valido il criterio convenzionale previsto dal TUIR.
Gli addebiti al dipendente devono quindi essere gestiti come trattenute sul netto in busta paga, senza effetti sul calcolo del reddito imponibile.