11 settembre 2023 – Detassazione delle mance con più CU con reddito dell’anno precedente da attestare

L’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle mance per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta a specifici adempimenti a carico sia del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, sia dello stesso lavoratore che fruisce della detassazione.
Si ricorda che per i dipendenti dei suddetti settori, l’art. 1 commi 58-62 della L. 197/2022 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% – in luogo dell’IRPEF e addizionali – sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate al lavoratore, salvo rinuncia scritta di quest’ultimo.
L’imposta trova applicazione: entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro; se il lavoratore ha percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel precedente periodo d’imposta.
Se sono state rilasciate più CU da datori di lavoro diversi, l’applicazione dell’imposta sostitutiva potrà avvenire solo a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versare l’importo utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. n. 16/2023.
L’imposta sostitutiva sulle mance ha ricadute anche sulle CU. Come precisato con la circ. n. 26/2023, il sostituto deve indicare separatamente nella CU le mance assoggettate sia a imposta ordinaria sia a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.