11 dicembre 2023 – Fattura elettronica, cassetto non retroattivo

In futuro i consumatori vedranno le proprie fatture elettroniche nel cassetto fiscale in automatico, senza dover prima aderire al servizio. Ma non è prevista la possibilità di recuperare quelle degli anni precedenti. L’emendamento del governo al Dl 145/23, interviene sulle norme che regolano la fattura elettronica B2C: viene soppressa la necessità di una preventiva adesione al servizio, senza la quale sino a oggi il consumatore non poteva consultare le fatture che lo riguardavano.
L’emendamento nulla dispone sulla decorrenza della modifica, né sull’eventuale retroattività della possibilità di consultazione online delle fatture. È verosimile che i provvedimenti attuativi non prevedano tale possibilità. Quando entrò in vigore l’obbligo di fattura elettronica B2C, il Garante privacy sollevò una nutrita serie di osservazioni sul servizio di consultazione delle fatture tramite il sito dell’Agenzia. In particolare, secondo il Garante i consumatori che volessero utilizzare tale servizio dovrebbero stipulare un apposito accordo, che costituirebbe la base giuridica per il trattamento da parte dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 6, § 1, lettera b), del regolamento Gdpr. In adesione a tali indicazioni, nella fase attuativa fu previsto non solo che fosse necessaria l’adesione del contribuente, ma anche che questi dovesse scegliere se aderire solo per il futuro, o anche per la messa a disposizione dei documenti pregressi.
Le disposizioni attuative hanno quindi dato ai contribuenti un termine, che scadeva il 30 settembre 2021, per aderire richiedendo anche la possibilità di consultare le fatture degli anni pregressi dal marzo 2020 in poi. Chi non ha esercitato tale facoltà entro il termine allora previsto può oggi solamente richiedere, in base alle norme vigenti, il servizio di consultazione dal momento della richiesta in poi. In base alle indicazioni del Garante, infatti, una volta che sia spirato il termine iniziale, e il contribuente non abbia esercitato l’opzione, i dettagli delle sue fatture (con la descrizione analitica di beni e prestazioni fatturate) vengono rimossi dal sistema, per ragioni di privacy: restano visibili solo data e numero della fattura, fornitore e importi totali. Lo stesso avviene nel caso in cui il consenso sia revocato.
Con la modifica che verrà introdotta le fatture saranno invece rese disponibili con tutti gli elementi di dettaglio, direttamente sull’area riservata del sito dell’agenzia delle entrate per tutti i contribuenti. Ma coloro che, in passato, non avevano aderito non potranno recuperare i dettagli completi dei documenti pregressi, ancorché si tratti di documenti informatici “nativi” transitati per lo Sdi. Il Garante ha infatti indicato come termine massimo di conservazione dei dati completi il secondo anno successivo a quello di ricezione.
Per il passato saranno quindi disponibili – fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento – solo gli estremi delle fatture e gli importi totali, senza altri dettagli. Anche per il futuro, chi vorrà conservare copia digitale delle sue fatture dovrà ricordarsi di scaricarle: sarà infatti necessario rispettare le norme del Gdpr, che non consentono la conservazione per una durata illimitata.