10 settembre 2024 – Esenzione dal bollo per ASD e SSD di tipo assoluto

Giungono – non di rado – notizie sulla variabilità di comportamento da parte di alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate in merito all’assoggettamento all’imposta di bollo dei vari atti richiesti o posti in essere da parte degli enti sportivi dilettantistici (ossia, a mero titolo esemplificativo, istanze, contratti, verbali, ecc.). In particolare, assume spesso rilievo la richiesta del pagamento dell’imposta in rassegna relativamente alla registrazione – ad esempio – di verbali di assemblea che abbiano deliberato una modifica statutaria, soprattutto alla luce della riforma dello sport di cui ai decreti legislativi nn. 36/2021 e 39/2021.
Va subito detto che la norma fondamentale in materia è quella di cui all’art. 27-bis, Allegato B, del DPR 642/72, che individua tutta una serie di atti, documenti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni e dichiarazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle ASD e SSD senza fine di lucro riconosciuti dal CONI. L’art. 27-bis citato, nella versione vigente, è il risultato – da ultimo – della modifica operata dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che in tal modo ha previsto una esenzione di tipo assoluto dall’imposta di bollo per i sodalizi sportivi dilettantistici riconosciuti dal CONI, estendendo quindi un’agevolazione sino allora riservata alle ONLUS.
Peraltro, l’agevolazione in parola, da un punto di vista soggettivo, è applicabile non solo agli atti emessi o prodotti da ASD e SSD ma anche da terzi nei confronti di queste ultime. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, sono esenti dall’imposta di bollo, anche le dichiarazioni che i collaboratori sportivi rilasciano all’atto della percezione del proprio emolumento.
Nonostante la chiarezza testuale, e relativa interpretazione della norma, si registrano comunque difformità di comportamento sul territorio nazionale. Sul punto era intervenuta anche la circolare n. 18 del 1° agosto 2018, contenente una serie di questioni – e relative risposte – emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Entrate e il CONI. In particolare, il punto 8) tratta esclusivamente della “Esenzione dall’imposta di bollo”, dove viene chiesto di chiarire se rientrano nel regime di esenzione dal bollo anche i documenti, ricevute, eccetera, rilasciati dalle ASD e SSD non lucrative a fronte di contributi, rimborsi spese, indennità forfettarie.
È pur vero che alla data della pubblicazione della citata circolare (1° agosto 2018) la norma di cui all’art. 27-bis suddetto non contemplava le ASD e le SSD (inserite soltanto in seguito con la legge di bilancio 2019, e quindi dal 1° gennaio 2019), ma quel che conta è che il chiarimento offerto, dopo una ricostruzione cronologica dell’agevolazione in parola a favore dello sport dilettantistico, conduce alla conclusione della esenzione in modo assoluto da tale imposta per tutti gli atti emessi e/o richiesti dai sodalizi sportivi dilettantistici, partendo da quelli posti più in alto nella gerarchia (le Federazioni nazionali) per arrivare alle realtà-base dello sport (ossia ASD e SSD).
Alla luce di quanto precede, è chiaro, quindi, l’errore in cui incorre l’ufficio che pretende l’assoggettamento all’imposta di bollo nel citato caso di registrazione di un verbale di assemblea che abbia deliberato in merito all’adeguamento statutario alle nuove regole dello sport.
Oltre a quanto sopra, si ritiene utile sottolineare l’ulteriore fattispecie per la quale l’ASD o la SSD sia iscritta sia nell’attuale RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), che ha sostituito il Registro CONI ex art. 4 del DLgs. 39/2021, che nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore). In tal caso saremmo in presenza di un ente del Terzo settore con applicazione delle norme del relativo Codice dove, ai sensi dell’art. 82 comma 5, è previsto che gli atti, i documenti, le istanze, e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS sono esenti dall’imposta di bollo.
Pertanto, con una norma quasi sovrapponibile a quella di cui al citato art. 27-bis dell’Allegato B, DPR 642/72, anche gli ETS che svolgono quale attività di interesse generale ex art. 5 comma 1 lett. t) del DLgs. 117/2017 la “gestione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche” sono esentate dall’applicazione dell’imposta di bollo in modo assoluto.