10 ottobre 2025 – Super bollo auto con decadenza di cinque anni per l’accertamento

Il super bollo auto è un’addizionale erariale introdotta nel 2011 (art. 23, comma 21, DL 98/2011) sui veicoli di maggiore potenza.
Dal 2012 l’importo è pari a 20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185 kW (art. 16, DL 201/2011).
Nonostante sia in vigore da oltre un decennio, per il super bollo manca una disciplina specifica in materia di accertamento, termini di decadenza e prescrizione.
L’Agenzia delle Entrate, in via di prassi, procede tramite avviso di accertamento, seguito dall’iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento.
Sul piano giuridico, la giurisprudenza ha chiarito che il termine da applicare è quinquennale, analogamente a quanto previsto per l’imposta di registro (art. 76 DPR 131/1986).
Non trova invece applicazione il termine triennale proprio del bollo auto regionale.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 994/14/24 del 13 febbraio 2024, ha infatti affermato che: “Per il mancato pagamento dell’addizionale erariale dovuta, l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento entro cinque anni dal verificarsi del presupposto d’imposta”.
Il richiamo all’imposta di registro deriva dalla natura stessa del tributo: il bollo auto è una tassa regionale, collegata alla circolazione del veicolo; il super bollo auto, invece, è un’imposta erariale straordinaria sui beni di lusso, espressione di capacità contributiva, la cui competenza spetta all’Agenzia delle Entrate.
Ne consegue che bollo e super bollo non possono essere assimilati, né quanto alla natura del prelievo né ai termini di accertamento.
Per il super bollo, pertanto, opera un termine di decadenza di cinque anni, e non di tre.