Scade il prossimo 16 ottobre il termine per il versamento della ritenuta del 26% per le assegnazioni effettuate nel terzo trimestre dell’anno solare (mesi da luglio a settembre) da parte delle società di capitali che hanno generato utili in natura per i soci assegnatari.
La scadenza in esame non ha alcun carattere di novità, essendo stata naturalmente osservata anche in occasione di precedenti interventi agevolativi per l’assegnazione. Sotto il profilo pratico, però, le situazioni in cui queste operazioni sono assoggettate a ritenuta sono di gran lunga superiori rispetto al passato, visto che per le persone fisiche il prelievo a titolo d’imposta è ormai di fatto il regime pressochè esclusivo.
I casi in cui le assegnazioni non sono soggette a ritenuta sono essenzialmente due.
Il primo riguarda le situazioni in cui i soci sono a loro volta società, di persone o di capitali. Tuttavia, la ritenuta del 26% è operata anche nel momento in cui il socio assegnatario è una società semplice partecipata da persone fisiche non imprenditori.
Il secondo caso in cui la ritenuta non è operata è quello in cui si rientra nel regime transitorio previsto per le persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate e vengono messi in distribuzione utili formati sino al 2017; questo regime presuppone che la delibera di distribuzione sia stata presa entro il 31 dicembre 2022. Un regime transitorio simile a quello delle persone fisiche è previsto, pur con alcune varianti, per le società semplici, ma anche in questo caso è necessaria l’adozione della delibera entro il 31 dicembre 2022.