L’installazione di impianti fotovoltaici può accedere alla detrazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio (bonus casa) prevista dall’art. 16-bis del TUIR, lett. h), in quanto intervento volto al risparmio energetico. Sono ammessi anche i sistemi di accumulo integrati.
Tali interventi possono, ancora per poco tempo, beneficiare del superbonus, ma solo se realizzati insieme a un intervento “trainante” di efficientamento energetico o miglioramento sismico previsto dall’art. 119 del DL 34/2020.
Nel caso del bonus casa, la detrazione spetta anche senza opere edilizie vere e proprie, purché sia disponibile documentazione (es. scheda tecnica del produttore) che dimostri il risparmio energetico conseguito.
La detrazione IRPEF (50% fino al 31 dicembre 2024, poi tra il 50% e il 30% fino al 2027) è riconosciuta solo se l’impianto serve i bisogni energetici dell’abitazione (usi domestici, illuminazione, apparecchi elettrici, ecc.) e non per impianti oltre i 20 kW o non direttamente al servizio della casa.
Il limite massimo di spesa agevolabile è di 96.000 euro per unità immobiliare, valido fino al 31 dicembre 2027. Tale limite è annuale e riferito al singolo immobile, ma comprende tutte le spese relative allo stesso intervento, anche se sostenute in anni diversi.
L’Agenzia delle Entrate considera il tetto unico di 96.000 euro per tutte le tipologie di lavori elencate nell’art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli che danno diritto al sismabonus.
Per gli interventi su parti comuni condominiali, il limite va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari esistenti prima dei lavori.
Infine, se sullo stesso immobile si realizzano interventi autonomi in anni diversi (ad esempio, ristrutturazione nel 2024 e fotovoltaico nel 2025), ciascuno può beneficiare del proprio limite di 96.000 euro. Se invece più interventi autonomi sono eseguiti nello stesso anno, il limite resta complessivamente di 96.000 euro.