10 novembre 2023 – Trasferimento beni per l’attività d’impresa non rilevante ai fini Iva

Il trasferimento di un’universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa non è un’operazione rilevante ai fini Iva. Lo ha ribadito l’agenzia delle Entrate con la risposta 455 dell’8 novembre. L’Agenzia ricorda che numerosi documenti di prassi chiariscono che la nozione di azienda rilevante ai fini fiscali coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica (articolo 2555 del Codice civile ) che qualifica l’azienda come «il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa», da intendersi «quale universitas, totale o parziale, di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa».
Il concetto è stato più volte chiarito anche dai giudici di legittimità, secondo cui la cessione di azienda ha ad oggetto un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che costituiscono l’azienda, deve poter essere rilevato che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure con la successiva integrazione del cessionario.
Per giustificare la sua decisione l’Agenzia delle entrate richiama quanto precisato dalla Corte UE, che per definire se il trasferimento dei beni costituisce o meno cessione d’azienda ciò che rileva è la possibile prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario, con un complesso di beni materiali e immateriali che gli permetta di svolgere un’attività economica autonoma e attuale e che mantenga la sua identità funzionale anche dopo il suo trasferimento.