10 maggio 2024 – Anche per i professionisti beni immateriali ammortizzabili

Pur in assenza di specifiche indicazioni nella L. 111/2023 (delega per la riforma fiscale), lo schema di DLgs. di riforma di IRPEF e IRES intende disciplinare la deducibilità, dal reddito di lavoro autonomo, delle spese relative a beni ed elementi immateriali, ricalcando le regole vigenti in materia di reddito d’impresa.
Viene, infatti, proposta, all’interno del TUIR, l’introduzione dell’art. 54-sexies, ai sensi del quale: le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sarebbero deducibili in misura non superiore al 50% del costo; le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sarebbero deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge; le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sarebbero deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.
Ad oggi, i citati costi, essendo privi di una specifica disciplina, sono deducibili in base alle regole generali, vale a dire per cassa nell’esercizio di sostenimento. In questo senso si è pronunciata la ris. Agenzia delle Entrate n. 30/2006 con specifico riferimento all’acquisto di un marchio.
In precedenza, peraltro, la stessa Agenzia, con la ris. n. 117/2002, aveva, invece, sostenuto che: il software, ancorché acquistato con licenza d’uso a tempo determinato o indeterminato, rientra nella categoria dei beni immateriali; il costo di acquisto di un bene immateriale non può essere dedotto per cassa, ma concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo per quote costanti, in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del TUIR in materia di reddito d’impresa.
Per quanto nel testo della ris. n. 30/2006 non si accenni al superamento della precedente ris. n. 117/2002, quest’ultima deve ritenersi non più attuale, in forza di quanto chiarito dalla C.M. n. 101/2000 (§ 2.6), secondo la quale, per gli interventi di prassi, si considera valido quello più recente.
Invece, salvo che siano introdotte modifiche nell’iter di approvazione definitiva, resta inattuata la prevista eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing (ex art. 5 comma 1 lett. f) della L. 111/2023) degli immobili strumentali e di quelli ad uso promiscuo. Infatti, la bozza dello schema di DLgs. attualmente in circolazione sembra confermare l’attuale regime.
In proposito, si ricorda che, relativamente agli acquisti in proprietà, sono deducibili: per gli immobili strumentali, gli ammortamenti dei beni acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 (art. 1 comma 1 lett. g) del DL n. 90/1990) oppure acquistati nel triennio 2007-2009 ai sensi dell’art. 1 comma 335 della L. 296/2006 (per gli acquisti operati al di fuori di tale lasso temporale, gli ammortamenti sono comunque indeducibili); per gli immobili a uso promiscuo, il 50% della rendita catastale.
Riguardo agli immobili strumentali in leasing, invece, sono deducibili i canoni relativi ai contratti stipulati: fino al 1° marzo 1989, in questo caso, i canoni sono deducibili in misura integrale nell’anno di pagamento (principio di cassa), indipendentemente dal periodo di durata del contratto; dal 2 marzo 1989 al 14 giugno 1990, in questo caso, i canoni sono deducibili nell’anno di maturazione (principio di competenza) e a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a 8 anni; nel triennio 2007-2009, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento tabellare in relazione all’attività esercitata dal professionista e comunque con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni; dal 1° gennaio 2014, a condizione che la deduzione avvenga in un periodo non inferiore a 12 anni, a prescindere dalla durata effettiva del contratto.
Per gli immobili a uso promiscuo, è invece deducibile il 50% del canone di leasing.
Con riferimento alla decorrenza, è previsto che le suddette novità si applichino dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. (e, quindi, presumibilmente dal 2024).