Con la circolare 8 luglio 2024 n. 18, l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni riguardanti l’iter di trattazione delle istanze di IVO, con particolare riguardo alle fasi di presentazione della domanda, di istruttoria e di rilascio della decisione.
L’informazione vincolante in materia di origine (IVO) rappresenta uno strumento di grande importanza per gli operatori economici, consentendo agli stessi di avere certezza in ordine all’origine, preferenziale o non preferenziale, della merce commercializzata e semplificando, pertanto, gli scambi internazionali.
È indispensabile, quindi, che il richiedente presti la massima attenzione alla fase di presentazione dell’istanza, fornendo tutte le informazioni e i documenti utili al corretto inquadramento tecnico giuridico della fattispecie: per omologare tale procedura e garantire la completezza dei dati forniti, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che, dal 1° ottobre 2024, le istanze di IVO non potranno più essere presentate in forma libera, ma dovrà essere utilizzato l’apposito modulo di domanda pubblicato sul portale dell’Agenzia.
Le informazioni richieste dovranno essere indicate negli appositi campi evitando, ove possibile, il rinvio a documenti allegati, tranne i casi in cui lo richieda l’ampiezza della trattazione (ad esempio, per quanto attiene alla descrizione del procedimento di lavorazione), specificando, in particolare: il Paese di origine – ossia quello che il richiedente ritiene di poter attribuire al prodotto per cui formula l’istanza – e la classificazione doganale che il richiedente ritiene di poter attribuire alla merce, oppure quella indicata in un’Informazione tariffaria vincolante (ITV) precedentemente rilasciata; la denominazione commerciale della merce, come riportata sui cataloghi e/o nei listini e nei documenti di vendita e di trasporto; il riferimento normativo che determina l’origine preferenziale o non preferenziale richiesta, precisando se l’utilizzo dell’IVO riguarderà un’operazione di importazione o di esportazione; le argomentazioni giuridiche a sostegno dell’origine preferenziale o non preferenziale richiesta, con particolare riferimento alla regola di origine che si ritiene applicabile al prodotto (merci interamente ottenute, ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, lavorazione o trasformazione sufficiente, cumulo dell’origine); la descrizione della merce (natura e composizione della stessa, suo utilizzo o funzione) e del procedimento che ha conferito il carattere originario, precisando l’origine delle materie prime o dei semilavorati utilizzati, la loro classificazione doganale e il loro valore. Nel caso in cui la regola che determina l’acquisizione dell’origine sia, ad esempio, quella del “valore aggiunto”, è necessario che siano fornite precise e documentate informazioni attinenti al prezzo franco fabbrica del prodotto finito e al valore delle materie prime utilizzate. Qualora le materie prime utilizzate siano acquistate sul territorio nazionale, europeo o da Paesi terzi, è necessario precisare di essere in possesso delle prove di origine di ciascuno dei materiali, fornendone copia all’atto della presentazione dell’istanza o a seguito di richiesta dell’Ufficio. Alla descrizione del processo di lavorazione, infine, potranno essere allegate schede tecniche, foto, opuscoli e ogni altra documentazione ritenuta utile.
L’istanza, formulata esclusivamente mediante l’utilizzo del modulo indicato e firmata digitalmente dal richiedente, potrà essere inviata all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane, via mail, all’indirizzo di posta elettronica dir.dogane.origine@adm.gov.it, unitamente a un documento di identità in corso di validità.
In alternativa, previa scansione del modulo firmato con firma autografa, l’istanza potrà essere inviata all’indirizzo PEC dir.dogane@pec.adm.gov.it.
Dalla data di ricevimento dell’istanza, l’Ufficio dispone di un termine di 30 giorni per effettuare una prima valutazione della ricevibilità della stessa, valutando la correttezza formale dell’istanza e la completezza dei dati riportati e della documentazione allegata.
Conclusa la fase di preistruttoria la domanda può essere accettata. In tal caso, la data di accettazione corrisponde alla data di presentazione e coincide con l’avvio del procedimento, che deve concludersi nel termine di 120 giorni da tale data (60 giorni per i soggetti che abbiano la qualifica AEO).
Le determinazioni in merito all’origine della merce contenute nell’IVO rilasciata sono vincolanti, sia per l’autorità doganale che per il titolare della stessa, per un periodo di tre anni dalla notifica, che avviene a mezzo PEC.