10 giugno 2024 – Bonus edilizi: “blocco” cessione delle quote di detrazione residue

L’art. 4 – bis, comma 7 del D.L. n. 39/2024 ha assestato un altro duro colpo alla possibilità di fruire della cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi. Infatti, in sede di conversione in legge è stata aggiunta la previsione in base alla quale non possono essere cedute le quote di detrazione residue al netto di quelle precedentemente indicate all’interno della dichiarazione dei redditi.
La disposizione è estremamente lacunosa e l’ambito applicativo della stessa è incerto, ma a tal fine risulterà utile la relazione illustrativa del provvedimento di conversione in legge. La norma è formulata nei seguenti termini: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121”.
La norma sembrerebbe riferire il blocco della cessione alle quote di detrazione residue rispetto ai contribuenti che hanno già indicato nel Modello Redditi (negli anni precedenti) almeno una quota di detrazione.
Se questa fosse l’interpretazione corretta i c.d. incapienti, cioè i soggetti non obbligati alla presentazione del Modello Redditi potrebbero ancora fruire della possibilità di cedere le quote residue. In questo caso, infatti, all’interno del Modello dichiarativo, a causa della mancanza dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, non sarebbe stata indicata alcuna quota di detrazione.
Il problema risulta però superato secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al provvedimento. Dal testo della relazione si desume con chiarezza che il “blocco” relativo alla cessione delle quote di detrazione residue riguarderebbe ogni soggetto quindi anche coloro che sono incapienti e che non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
Il problema si è presentato anche per coloro che prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, quindi prima del 29 maggio 2024, hanno trasmesso la documentazione a Poste Italiane con l’intento di bruciare sul tempo il legislatore fiscale. In tale ipotesi Poste Italiane ha respinto la richiesta di cessione del credito. Ciò in quanto dal 29 maggio scorso la piattaforma è “chiusa” nel senso che non consente di effettuare materialmente la cessione delle quote di detrazione residue.
Pertanto, anche se Poste Italiane avesse accettato la richiesta di cessione del credito, il contribuente si sarebbe trovato nella concreta impossibilità di utilizzare la piattaforma ed effettuare la cessione delle quote di detrazione residue.
Il divieto di cessione riguarda esclusivamente le quote di detrazione residue. Invece, la medesima limitazione non è stata prevista con riferimento ai crediti di imposta già presenti all’interno della piattaforma. In tale ipotesi potrebbe verificarsi che all’interno della piattaforma siano presenti le quote di crediti non ancora oggetto di cessione al netto delle annualità oggetto di un precedente trasferimento. Infatti, il divieto alla cessione frazionata dei crediti può essere derogato effettuando la cessione delle quote corrispondenti alle singole annualità che a loro volta non possono essere ulteriormente frazionate. Pertanto, come già detto, qualora all’interno del cassetto siano presenti quote residue di crediti di imposta afferenti solo alcune delle annualità, queste potranno essere oggetto di cessione senza che trovino applicazione le nuove limitazioni. La limitazione, sotto questo profilo è asimmetrica. Pertanto, continuerà a trovare applicazione la precedente disciplina.