10 aprile 2024 – Ritenuta sulle riserve ante trasformazione agevolata entro il 16 aprile

Entro il prossimo 16 aprile 2024 deve essere effettuato il versamento della ritenuta a titolo d’imposta del 26%, applicata sulle riserve di utili pregresse delle società di capitali che si sono trasformate in società semplice avvalendosi del regime agevolato di cui all’art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022.
L’obbligo in questione riguarda le sole società di capitali trasformate; per le snc e le sas, infatti, le riserve di utili, avendo già scontato la tassazione per trasparenza in capo ai soci, vengono annullate all’atto della trasformazione in società semplice senza che vi sia alcuna ulteriore imposizione.
Concentrando, come detto, l’attenzione sulle società di capitali, l’obbligo di prelievo della ritenuta del 26% deriva da una lettura “adattata” dell’art. 170 commi 4 e 5 del TUIR, il cui ambito applicativo naturale è quello della trasformazione tra società commerciali. Il comma 4, in particolare, regola il “cosa” e il “quando” si tassa; il comma 5, di par suo, regola invece il “come” si opera il prelievo.
Ai sensi dell’art. 170 comma 4 lett. b) del TUIR, in particolare, la tassazione ha ad oggetto le sole riserve di utili (le riserve di capitale, ovvero quelle di cui all’art. 47 comma 5, si considerano restituite senza fenomeni di tassazione).
Per ciò che riguarda il “quando”, la stessa norma prevede che la tassazione abbia luogo nel “periodo d’imposta successivo alla trasformazione”: ciò in quanto le riserve non sono ricostituite in bilancio o, almeno, non lo sono in un bilancio accettato sotto il profilo fiscale quale è il rendiconto della società semplice.
Per ciò che riguarda il “come” dette riserve sono tassate, le regole sono quelle del successivo art. 170 comma 5 del TUIR, per cui il regime fiscale è quello proprio degli utili da partecipazione in società di capitali.
Così ricostruito il quadro, non era chiaro se per i soci persone fisiche non imprenditori la tassazione dovesse avvenire tramite assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ovvero tramite imputazione per trasparenza del reddito ai soci stessi con indicazione in sede di dichiarazione.
Risolvendo un dubbio che si protraeva da anni, nella risposta resa nella Videoconferenza del 20 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le somme in questione si ritiene corretto l’assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27 comma 1 del DPR 600/73, non essendovi motivi ostativi alla relativa applicazione a una società di persone (la quale non riveste in via naturale la veste di sostituto d’imposta per le ritenute sui dividendi).
La ritenuta, il cui importo deve essere stato preventivamente fornito in denaro dai soci alla società, riguarda indistintamente i soci persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate o non qualificate.
La stessa risposta ha fornito un chiarimento ulteriore riferito ai termini di versamento.
Relativamente alle ritenute sui dividendi, infatti, la disciplina di riferimento è quella di cui agli artt. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97, in base alla quale esse devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate. Quindi, ad esempio, per i dividendi in natura realizzati per effetto di un’assegnazione agevolata effettuata nel mese di novembre 2023, le ritenute dovevano essere versate entro il 16 gennaio 2024.
Tuttavia, con specifico riferimento alle trasformazioni agevolate operate nel 2023, il termine per il versamento delle ritenute sui dividendi relativi alle riserve pregresse è stato posto al 16 aprile 2024.
Non risulta chiarissima la logica di fissazione di questo termine. Dal testo della risposta emerge che ciò deriva dall’interpretazione del passo dell’art. 170 del TUIR che fa riferimento alla tassazione dei soci nel “periodo d’imposta successivo alla trasformazione”.
Ciò posto, se si intendesse quale “periodo d’imposta successivo alla trasformazione” quello della società, tale periodo sarebbe quello interinale successivo alla trasformazione (ad esempio, dal 30 novembre 2023 al 31 dicembre 2023), ma a questo punto il termine di versamento avrebbe dovuto essere fissato al 16 gennaio 2024 (come per gli utili in natura dell’assegnazione), posto che il momento di tassazione per i soci dovrebbe coincidere con il prelievo della ritenuta e non con il suo versamento.
Per contro, se si intendesse quale “periodo d’imposta successivo alla trasformazione” quello dei soci (il 2024), si stabilirebbe nel 2024 un periodo in cui, analogamente, non sono i soci incisi dal prelievo, ma è la società a versare la ritenuta.
Prescindendo, ad ogni modo, da queste tematiche, il versamento va effettuato con il codice tributo “1035”.