10 aprile 2024 – Antiriciclaggio, torna in vita il registro dei titolari effettivi

Il Tar del Lazio, chiamato a decidere sul destino della comunicazione relativa al titolare effettivo, respinge nel merito tutti i ricorsi presentati sul finire del 2023. L’adempimento, senza alcuna variazione del contesto normativo, era stato sospeso in via cautelare dallo stesso tribunale amministrativo del Lazio con l’Ordinanza n. 8083 del 2023.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 è stata introdotta la comunicazione dei dati e delle informazioni inerenti alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private diverse dalla predette imprese e dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti affini al trust stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana. L’adempimento, che ai fini del primo popolamento del registro sarebbe dovuto avvenire entro l’11 dicembre 2023 (decreto direttoriale del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023), a pochi giorni dalla scadenza, precisamente il 7 dicembre 2023, fu sospeso dal TAR del Lazio su istanza delle principali associazioni di categoria delle società fiduciarie. La motivazione addotta fu la seguente: “tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007”.
Nell’immutato contesto normativo il tribunale torna sui propri passi. Infatti nessuno dei motivi di ricorso viene accolto e l’adempimento non viene messo in discussione. Secondo il Collegio del Lazio i mandati fiduciari possono legittimamente essere assimilati ai trust in ragione della capacità di mascherare i titolari effettivi dei soggetti giuridici coinvolti.
Nella pronuncia viene sottolineato che con il mandato fiduciario si attribuisce la titolarità formale dei beni oggetto di mandato nonché la legittimazione all’esercizio di diritti normalmente spettanti al proprietario ad un soggetto diverso dal proprietario stesso (la società fiduciaria), che appare così come l’unico titolare di fronte ai terzi (benché il titolare effettivo rimane il fiduciante). “Si produce così quell’effetto pratico di mascheramento che è esattamente ciò che il legislatore europeo vuole contrastare con la previsione degli esposti obblighi informativi e comunicativi riguardanti la titolarità effettiva. Deve pertanto concludersi che il mandato fiduciario, sotto il profilo appena evidenziato, presenti criticità analoghe al trust”.
Secondo il Tar del Lazio, in particolare, non rileva se la causa fiduciae venga attuata attraverso (o meno) il trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario (principale differenza fra fiducia romanistica e fiducia germanistica), bensì se il congegno negoziale utilizzato in concreto dalle parti sia idoneo (o meno) a determinare un occultamento del titolare effettivo. Sotto questo profilo è fuor di dubbio che con il mandato fiduciario si realizzi un’intestazione dei beni in favore di un soggetto diverso dal titolare effettivo. Sotto altro profilo, inoltre, il trust viene considerato l’equivalente anglosassone del mandato fiduciario. Il mandato fiduciario deve considerarsi, pertanto, un istituto giuridico affine al trust.
L’adempimento non è in discussione. Ne consegue, in assenza di una disposizione che ne regolamenti la transizione, la necessità di proseguire con le comunicazioni laddove interrotte, sia ai fini del primo popolamento (per coloro che si erano astenuti dopo la sospensione del 7 dicembre 2023) che per le eventuali successive variazioni (la cui comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dall’evento). Sia con riferimento alle comunicazioni di primo popolamento che per le variazioni i cui termini siano decorsi è necessario procedere quanto prima per regolarizzare la propria posizione. Allo stato attuale, infatti, alcuna norma tutela i soggetti obbligati che non abbiano adempiuto in ragione dell’inaspettata sospensione.