Con la sentenza n. 1982/2/25 del 23 aprile 2025, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta ha ribadito quanto già affermato dall’Agenzia delle Entrate: per gli interventi avviati dal 1° giugno 2021 la presentazione della CILA-S (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) costituisce una condizione essenziale per accedere al Superbonus.
La mancata presentazione della CILA-S determina: la decadenza dal beneficio fiscale; l’impossibilità di esercitare le opzioni alternative di fruizione (sconto in fattura e cessione del credito, ex art. 121 DL 34/2020).
In sintesi: con SCIA presentata dopo il 1° giugno 2021 senza CILA-S non vi è nessun diritto al Superbonus; on titolo edilizio presentato prima del 1° giugno 2021, resta valida la possibilità di beneficiare dell’agevolazione secondo la normativa allora vigente.
L’obbligo di CILA-S è stato introdotto dall’art. 119, comma 13-ter, DL 34/2020, come modificato dal DL 77/2021.
Il modello unico di CILA-S è stato approvato il 4 agosto 2021 e reso operativo dal 5 agosto 2021. Da tale data la presentazione della CILA-S è divenuta concretamente possibile.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/2023, ha precisato che la presentazione della CILA-S è una delle condizioni “tassative” per accedere al 110% sulle spese 2023, salvo che i lavori fossero iniziati con titolo edilizio valido prima del 5 agosto 2021.
Secondo i giudici, la CILA-S non rappresenta un mero adempimento formale, ma un requisito sostanziale. La sua assenza, per lavori iniziati dopo il 1° giugno 2021, giustifica la revoca della detrazione e l’annullamento delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.